21/05/2019 – Mobbing: determina danno erariale

Mobbing: determina danno erariale

Pubblicato il 20 maggio 2019

Il responsabile del servizio, in qualità di superiore gerarchico, è tenuto a tutelare, oltre che l’integrità fisica, anche la personalità morale del dipendente.
La pluralità di comportamenti di carattere vessatorio, posti in essere in modo continuativo e sistematico nei confronti di un sottoposto, con deliberata intenzione di produrne uno stato di sostanziale emarginazione, è fonte di responsabilità erariale.
Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Piemonte, con la sentenza 25/2019.
Nel caso di specie, l’amministrazione aveva sottoscritto una transazione a seguito di soccombenza nell’ambito del duplice grado di giudizio davanti al Giudice ordinario per condotte integranti mobbing nei confronti di un dipendente comunale, con conseguente risarcimento per danno biologico, morale, esistenziale e professionale, patiti dallo stesso.
Dalle pronunce del Giudice ordinario e dagli atti formati nel corso dei due gradi di giudizio, era emerso che il dipendente era stato sottoposto, sistematicamente, per diversi anni, a plurime condotte vessatorie, consistite sia nel compimento di atti illeciti, quali l’assegnazione di mansioni inferiori rispetto al proprio livello contrattuale, lo svuotamento delle mansioni a lui assegnate, costringendolo a lunghi periodi di inattività, sia nell’adozione di condotte volte a determinare il costante isolamento del lavoratore, escludendolo dal collegamento con la rete informatica aziendale, impedendogli di uscire dal proprio ufficio, imponendogli di lavorare in condizioni ambientali precarie e, da ultimo, trasferendo la sua sede di lavoro presso un piccolo ufficio, fatiscente e isolato, sprovvisto di collegamenti telematici e della linea telefonica esterna.
Tale condotta si pone in aperto contrasto con l’obbligo di diligenza professionale incombente sul funzionario pubblico e sugli amministratori anche nei rapporti con i subordinati e i colleghi.
I magistrati contabili hanno quindi addebitato al superiore gerarchico la responsabilità dei comportamenti riconosciuti “mobbizzanti” e dequalificanti, condannandolo al risarcimento pagato dall’ente al dipendente oggetto di condotto illecite.

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