21/05/2019 – Contrasti nella Cassazione per gli sconti Ici e Imu “agricoli”

Contrasti nella Cassazione per gli sconti Ici e Imu “agricoli”

 21/05/2019 Osservatorio della settimana
Con la sentenza 11415/2019 la Cassazione afferma che le agevolazioni Ici interessano anche alle società agricole. Questo porta a un conflitto evidente all’interno della sezione tributaria, in cui era già stata depositata una sentenza in contrasto, in grado di causare un blocco a Comuni e contribuenti. Già la situazione è abbastanza calda, con molte sentenze all’attivo che hanno disconosciuto le agevolazioni per le società agricole, quindi sarebbe stato meglio rimettere la questione alle Sezioni unite.
La Corte ha voluto accettare il formarsi di “un orientamento recente, ma in via di consolidamento”, con la sentenza 11415. L’orientamento si riferisce al modo in cui le disposizioni che disciplinano l’imprenditore agricolo professionale incidono in maniera profonda sulla configurazione del requisito soggettivo previsto ai fini Ici, espresso anche dall’ordinanza della sesta sezione tributaria 28062/2018 (che a sua volta rimanda all’ordinanza 375/2017).
Il caso riguarda un coltivatore diretto e il terreno da lui posseduto ma condotto da una società semplice costituita con i figli, a loro volta coltivatori diretti. La Cassazione ha ritenuto giustificato il trasferimento del beneficio dalla persona fisica (soggetto passivo detenente i terreni) alla società agricola, perché questa rispettava i requisiti previsti dal DLgs 99/2004 in materia di qualifica di imprenditore agricolo professionale. Così facendo, la Cassazione ha però ignorato la normativa speciale Ici, che prevede come soggetto passivo una persona fisica, in grado di condurre direttamente il terreno agricolo, quest’ultimo requisito non certo presente nel caso in oggetto. La Corte ha invece concentrato attenzione e giudizio sulla verifica della sussistenza delle condizioni previste per la qualifica di un imprenditore agricolo professionale. Requisito in effetti mai messo in discussione né in grado di rappresentare l’oggetto della decisione, che si focalizzava sul rapporto tra normativa speciali Ici (con riserva delle agevolazioni agli imprenditori agricoli persone fisiche) e sulle regole dei requisiti per poter venire considerati imprenditori agricoli professionali.
Al contrario, una recente sentenza (la 26642/2017) si è pronunciata sullo stesso orientamento, precisando che la disciplina Ici è connotata da specialità, per la sua natura agevolativa, quindi questo “depone per la sua prevalenza sulla previsione generale di cui all’articolo 2, comma 4, DLga 99/04”. Sentenza che a sua volta riguardava una società semplice, fattore che in questo caso la Corte ha ritenuto non minare le sue conclusioni. Altre sentenze hanno confermato questo orientamento (la 22484/2017, la 11460/2018 e la più recente 3422/2019). Il tutto facente parte di un discreto caos giurisprudenziale, che si spera sarà sbrogliato dalle Sezioni unite, poiché anche l’Imu ha similari problemi di interpretazione.
Articolo di Laura Egidi

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto