SENTENZA DEL 13/02/2023 N. 127/1 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLE MARCHE
Annullamento dell’atto impugnato per vizio di firma
In base all’ art. 42 D.p.r. n. 600/1973 l’avviso di accertamento è nullo solo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Di conseguenza, come affermato a più riprese dalla Suprema Corte (cfr. sentenza n. 22880/2015, n. 22810/2015 e 14851/2017) la circostanza che il sottoscrittore non sia un dirigente risulta del tutto irrilevante. Pertanto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche ha accolto l’appello dell’Ufficio e annullato la sentenza di prime cure che aveva accolto il ricorso del contribuente in quanto l’avviso non era stato firmato da un Dirigente.
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