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Appalti, piccoli lavori snelliti  

di ANDREA MASCOLINI – Italia Oggi – 20 Marzo 2019

Meno invitati alle procedure negoziate. Non sarà necessaria la progettazione esecutiva per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (con alcune eccezioni). Pagamento diretto del progettista negli appalti integrati. Soppresso l’ obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori. Inversione della verifica dei requisiti dei concorrenti. Assorbimento della soft law e dei regolamenti ministeriali in un regolamento unico. Sono queste le principali linee sulle quali si muove la bozza del decreto legge cosiddetto «sblocca cantieri» ieri mattina in preconsiglio dei ministri e che sarà presentata oggi dall’ esecutivo.

Una bozza che contiene, oltre alla nomina dei commissari straordinari (ma non del commissario unico), anche diverse modifiche puntuali al codice dei contratti pubblici (si veda ItaliaOggi del 16 marzo scorso). Nel documento, dal quale sono state espunte diverse proposte di matrice Lega e Mef presenti nella precedente bozza di lavoro, compare innanzitutto l’ unificazione dei provvedimenti già emessi in attuazione del decreto 50/2016 (decreti ministeriali e linee guida Anac) che, entro 90 giorni dall’ entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, saranno riuniti in un «regolamento unico» di attuazione del codice appalti.

Questo testo regolamentare avrà ad oggetto le seguenti materie: «nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; sistema di qualificazione delle imprese di costruzioni e dei contraenti generali; procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; direzione dei lavori e dell’ esecuzione; esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; collaudo e verifica di conformità; requisiti degli operatori economici per l’ affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria; lavori riguardanti i beni culturali». In sostanza è il ritorno ad un (mini, ma non tanto) regolamento di attuazione, in attesa poi di comprendere se la delega approvata qualche settimana fa per la riforma organica del codice si riferirà ad altre materie.

Altro intervento di rilievo riguarda la messa a regime della norma (oggi transitoria) che consente l’ affidamento dei lavori sulla base di un progetto definitivo semplificato per gli interventi di manutenzione ordinaria e per quelli di manutenzione straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti. In questi casi si prescinderà dal progetto esecutivo anche in fase di esecuzione del contratto, ma ci vorrà almeno una relazione generale, l’ elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento con l’ individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Viene comunque ridefinito il contenuto del progetto di fattibilità che deve sempre essere preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali. Non cambia la norma sull’ appalto integrato (progettazione esecutiva e costruzione in alcuni casi specifici) ma si prevede il pagamento diretto del progettista da parte della stazione appaltante. Per le procedure di affidamento di lavori da 40 mila a 150 mila euro (e per servizi e forniture da 40 mila a 221 mila euro) si passa da 10 invitati a tre invitati (minimo).

Si alza fino a 350 mila euro la soglia per affidamento di lavori con procedura negoziata e invito a 10 operatori e quindi gli inviti a 15 imprese scatteranno soltanto al di sopra dei 350 mila euro e fino a un milione di euro. Possibile l’ affidamento in amministrazione diretta di lavori fra 150 mila e 350 mila euro Non c’ è quindi traccia di aperture fino alla soglia europea (5,4 milioni) relativamente ad affidamenti diretti. Prevista l’ inversione della verifica dei requisiti: le stazioni appaltanti potranno decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, ma dovranno effettuarla comunque sull’ aggiudicatario e a campione anche sugli altri partecipanti.

Nei contratti sotto soglia previsto l’ utilizzo del criterio del prezzo più basso, ma con esclusione dei servizi di ingegneria e architettura, dei servizi di ristorazione e di quelli ad elevata intensità di manodopera; viene invece previsto che anche i servizi e le forniture ad elevato contenuto tecnologico o innovativo dovranno essere affidati con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa. Eliminato l’ obbligo di indicazione in fase di offerta della terna dei subappaltatori. Viene chiarito definitivamente che gli organismi di diritto privato che qualificano le imprese di costruzioni, «nell’ esercizio dell’ attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica».

Viene eliminato il tetto, previsto all’ articolo 95 comma 10-bis del codice, relativo ai punteggi attribuibili all’ offerta economica, oggi fermo al 30%. Ripristinato l’ incentivo 82% del valore dell’ opera) per i tecnici delle amministrazioni che si occupano della progettazione. I commissari di gara, se mancheranno esperti dell’ albo Anac, potranno essere nominati dalle stazioni appaltanti.

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