tratto da quotidianogiuridico.it

Appalti, l’aggiudicazione provvisoria non costituisce un provvedimento conclusivo del procedimento

mercoledì 20 febbraio 2019 – a cura della Redazione Wolters Kluwer 

 

L’aggiudicazione provvisoria, secondo la disciplina dettata dal d.lgs. n. 163 del 2006, non costituisce un provvedimento conclusivo del procedimento, facendo nascere in capo all’interessato soltanto la mera aspettativa alla relativa definizione, con la conseguenza che la stazione appaltante può procedere alla revoca od all’annullamento, senza necessità di attivare la partecipazione procedimentale dell’aggiudicatario provvisorio. Il difetto del requisito di regolarità contributiva non può essere superato in sede di gara mediante una diversa composizione del raggruppamento. Il limite a qualsivoglia modifica soggettiva del raggruppamento partecipante alla gara è costituito dal divieto di elusione, in corso di gara, della mancanza di un requisito di partecipazione; la perdita sopravvenuta del requisito in capo ad una delle imprese del raggruppamento non incide sfavorevolmente soltanto qualora intervenga in fase esecutiva, come attualmente codificato dall’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18 febbraio 2019 n. 1116.

 

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18 febbraio 2019 n. 1116

 

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