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Responsabile anticorruzione e trasparenza: illegittima la revoca anticipata dell’incarico

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPTC) deve svolgere il suo delicato compito in condizioni di autonomia e indipendenza, in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

Di conseguenza, nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, è quanto mai opportuno che il RPTC prosegua nel proprio incarico fino al termine di naturale scadenza.

Questo quanto ribadito dall’Anac nella delibera n. 59 del 1° febbraio 2017 con al quale è stata rilevata l’illegittimità della revoca dell’incarico di RPCT giustificata come conseguenza della revoca dell’incarico dirigenziale già svolto dal soggetto incaricato, nel caso di specie di direttore generale.

Come evidenziato dall’Autorità nel PNA 2016, la figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016.

La nuova disciplina, infatti, ha optato per l’unificazione in capo ad un unico soggetto delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPTC), anche in coerenza della eliminazione della predisposizione di un autonomo Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

La scelta e relativa nomina spetta agli organi di indirizzo delle amministrazioni.

In via generale, per il tipo di funzioni svolte, è necessario che il RPTC:

  • abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione;
  • sia scelto tra i dirigenti di ruolo in servizio: la nomina di un dipendente con qualifica non dirigenziale nonché la nomina di un dirigente esterno deve essere adeguatamente motivata;
  • sia scelto tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva e che svolgano attività nei settori più esposti al rischio corruttivo (come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio);
  • sia una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima e, dunque, non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari.

Inoltre, al fine di salvaguardare la necessaria “indipendenza” delle funzioni del RPCT rispetto anche ad eventuali potenziali condizionamenti o ritorsioni, la durata dell’incarico deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione.

La legge non individua la durata dell’incarico, tuttavia, considerato il suo carattere aggiuntivo, la durata della designazione è, di norma, pari a quella di durata dell’incarico dirigenziale a cui la nomina accede.

In caso di revoca anticipata dell’incarico dirigenziale preesistente, come indicato dall’Anac, l’attività di RPCT, in assenza di specifiche motivazioni, deve proseguire fino alla originaria scadenza.

Il RPCT deve, infatti, essere una figura di garanzia per l’amministrazione e non un incarico di natura fiduciaria.

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