tratto da marcoaurelio.comune.roma.it
Le più recenti indicazioni dell’Aran sull’applicazione dei contratti nazionali
 

di Arturo Bianco

In caso di mancata integrale fruizione dei permessi per il diritto allo studio da parte dei soggetti cui sono stati concessi l’ente può dare luogo alla assegnazione dei residui ad altro dipendente richiedente. I dipendenti ex LSU o LPU assunti con contratto a tempo determinato hanno diritto a ricevere lo stesso trattamento economico accessorio dei dipendenti a tempo indeterminato ed i relativi oneri devono essere finanziati dal fondo per la contrattazione decentrata. Il periodo di preavviso si calcola sul servizio prestato presso l’ente a cui si aggiunge quello svolto presso un’altra amministrazione solamente nella ipotesi di mobilità volontaria. Ai dipendenti in part time orizzontale per una giornata di sciopero si deve sottrarre il trattamento economico maturato nella stessa, ovviamente determinato in proporzione al periodo più ridotto. I dipendenti di categoria A non possono essere nominati come agenti contabili. Possono essere così riassunte le principali indicazioni dettate di recente dall’Aran in risposta ai quesiti posti dai comuni.

LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Per l’Aran è necessario rispettare il tetto massimo del 3% dei dipendenti in servizio che possono fruire dei permessi per il diritto allo studio. Ciò che conta è il rispetto del tetto: esso “trova il suo fondamento nella necessità di salvaguardare le esigenze organizzative degli enti attraverso l’individuazione di un quantitativo unico e complessivo di lavoratori che possono assentarsi dal lavoro; evidentemente, la prescrizione contrattuale resterebbe inosservata nel caso di ripartizione ed assegnazione frazionata delle ore di permesso, in quanto in tale ipotesi si determinerebbe un ampliamento del numero dei lavoratori che, anche contemporaneamente, potrebbero assentarsi dal servizio, con conseguenti ricadute negative in termini di costi organizzativi”. 

All’interno di tale tetto si può dare luogo alla assegnazione degli stessi ad altro dipendente. In questo caso occorre rispettare due vincoli. In primo  si deve avere la certezza che il lavoratore cui sono stati assegnati non ne fruirà, così da garantire il rispetto della soglia massima, vincolo che deve essere ritenuto come invalicabile. In tale direzione occorre che questo dipendente “non abbia più motivi o l’occasione per chiedere l’ulteriore fruizione delle ore di permesso per motivi di studio non ancora utilizzate ad una determinata data (forse una comunicazione verbale potrebbe non essere sufficiente a tal fine)”. Ed ancora, si deve rispettare la graduatoria che è stata formata sulla base dei principi dettati dal CCNL, esattamente dall’articolo 15 del contratto del 14.9.2000, cd code contrattuali.

IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Il trattamento economico accessorio del personale assunto a tempo determinato deve essere tratto dal fondo per la contrattazione decentrata del personale ed essi hanno diritto a fruire di tutte le forme di incentivazione accessoria previste per questo personale. L’Aran ricorda che non vi possono essere differenziazioni nel salario accessorio dei dipendenti sulla base della considerazione che lo stesso sia assunto a tempo determinato o indeterminato. Tra i dipendenti a tempo determinato vanno anche considerati gli ex LSU o LPU contrattualizzati, assunti cioè con un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il principio che viene affermato è il seguente: “la garanzia economica a favore dei lavoratori con contratto a termine riguarda non solo il trattamento stipendiale, ma anche tutte le altre voci del trattamento accessorio; pertanto, questi beneficiano sia dei compensi legati alla durata ed alle caratteristiche della prestazione lavorativa (ad. es. straordinario, turno, ecc.) sia di quelli correlati alle specifiche condizioni o modalità di esecuzione della stessa (indennità di rischio, di disagio, maneggio valori, ecc.), nel rispetto delle medesime regole valevoli per la generalità dei lavoratori a tempo indeterminato, come stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e da quella integrativa; ugualmente, non vi sono motivi e ragioni giuridiche che possono giustificare, senza violare il principio di non discriminazione, l’esclusione di questa categoria di personale, e per il solo fatto di essere titolari di un contratto a termine, dai sistemi di produttività adottati dall’ente, ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali, ove questi riguardino la generalità degli altri dipendenti a tempo indeterminato”. 

Per il finanziamento di queste indennità si deve fare riferimento al fondo per la contrattazione decentrata ed alle risorse che legittimamente possono essere destinate dal finanziamento dello stesso. Occorre aggiungere che l’Aran si esprime negativamente sulla possibilità di prevedere forme di integrazione del fondo con risorse da destinare alla incentivazione di questo personale, anche se mancano riferimenti alle previsioni contenute nella dichiarazione congiunta n. 6 allegata al CCNL 22.1.2004, che consentono un tale impinguamento, ovviamente si deve ritenere nel tetto del fondo di cui al comma 236 della legge n. 208/2015, cioè del fondo per il salario accessorio del 2015.

LA INDENNITA’ DI PREAVVISO

La indennità di preavviso deve essere calcolata sul periodo di servizio prestato presso l’ente, cui si deve aggiungere quello prestato presso un’altra amministrazione in caso di trasferimento in mobilità volontaria. Tali regole si applicano anche nella ipotesi della risoluzione del rapporto per inidoneità fisica.

Occorre considerare che la mobilità volontaria non dà luogo alla nascita di un nuovo rapporto di lavoro, ma semplicemente alla trasformazione di un rapporto esistente

LE TRATTENUTE PER SCIOPERO DI UN DIPENDENTE IN PART TIME

Nel caso di sciopero di una giornata ai dipendenti in part time orizzontale si applica la ritenuta pari al trattamento economico in godimento; ovviamente esso deve essere calcolato in modo proporzionato in relazione alla durata più limitata del rapporto, sulla base del principio di carattere generale che presiede al trattamento economico per questo tipo di rapporto. L’Aran ricorda che “l’articolo 10, comma 4, del Ccnl del 9 maggio 2006 stabilisce che la retribuzione giornaliera si ottiene semplicemente dividendo per 26 la corrispondente retribuzione mensile” ed ancora che “ai fini della esatta determinazione di tale trattenuta, si prenderà come base di riferimento la retribuzione mensile di cui all’articolo 10, comma 2, lett. c), del Ccnl del 9 maggio 2006, spettante al suddetto lavoratore a tempo parziale orizzontale e la si dividerà per 26”.

I DIPENDENTI DI CATEGORIA A NON POSSONO ESSERE AGENTI CONTABILI

L’Aran chiarisce anche che i dipendenti di categoria A non possono essere individuati come agenti contabili. Si deve pervenire a questa conclusione in ragione della declaratoria delle categorie di cui all’allegato al CCNL 31.3.1999, cd nuovo ordinamento professionale. E ciò per la “incompatibilità” dell’incarico stesso con i compiti che possono essere svolti dai dipendenti di tale categoria.

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