Concorsi, per la violazione della regola dell’anonimato serve idoneità del segno di riconoscimento ed utilizzo intenzionale
di Guido Befani
QUI Tar Milano, sentenza 4 gennaio 2019 n. 11.
“La violazione della regola dell’anonimato nella redazione delle prove d’esame nei pubblici concorsi soggiace, per consolidata e condivisibile impostazione giurisprudenziale, a due condizioni. La prima è costituita dall’idoneità del presunto segno di riconoscimento a raggiungere il suo scopo e ricorre allorché la particolarità riscontrata assuma un oggettivo ed inequivoco carattere di anomalia rispetto alle ordinarie forme di estrinsecazione del pensiero. La seconda è costituita dall’utilizzo intenzionale del segno di riconoscimento, che va provata, ove occorra anche per presunzioni, mentre è da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e intenzione del candidato di essere identificato.
È quanto afferma il Tar Milano, con la sentenza 4 gennaio 2019 n. 11.”
Nessun tag inserito.