tratto da biblus.acca.it - di Francesca Ressa

Congruità manodopera: al via la procedura di alert dal 1° marzo 2023

Sottoscritto l’accordo tra le Parti Sociali: illustrata la procedura di alert a cui saranno sottoposti tutti i cantieri pubblici e privati a partire da marzo

Dal 1° novembre  2021 (ai sensi del decreto del Ministero del lavoro n. 143/2021) è in vigore un nuovo controllo per il settore delle detrazioni fiscali: l’obbligo di verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili per i quali verrà effettuata la denuncia di inizio attività DNL alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.

Il Comitato di monitoraggio della congruità della manodopera è composto da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle parti sociali del settore edile ed ha il compito di monitorare il nuovo sistema di verifica della congruità per i lavori iniziati dal 1° novembre, sia pubblici che privati ed eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, o da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Obbligo di congruità della manodopera in edilizia

Si tratta di una misura atta a verificare la coerenza tra la manodopera utilizzata in un lavoro edile e l’entità e la tipologia dei lavori svolti, a garanzia della corretta concorrenza sul mercato. In particolare, per la verifica della congruità si tiene conto della manodopera dichiarata e versata dalle singole imprese esecutrici in relazione all’appalto/cantiere in esame.

A chi si applica?

La verifica della congruità si applica a:

  • tutti gli appalti pubblici;
  • i lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.

Quando si richiede la congruità?

Ecco i termini per richiedere la congruità dell’incidenza della manodopera:

  • negli appalti pubblici: è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
  • negli appalti privati: deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. L’attestazione va riferita alla congruità dell’opera complessiva.

Cosa succede in caso di mancata congruità della manodopera?

In assenza del nuovo DURC di congruità, introdotto ai sensi dell’articolo 8 comma 10-bis del dl 76/2020 (decreto Semplificazioni) per i cantieri pubblici e privati non è prevista nessuna sanzione penale, ma solo la perdita del bonus più il pagamento degli interessi.

Accordo tra le Parti Sociali nazionali dell’edilizia

Al fine di poter dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel decreto n. 143/2021, il 7 dicembre 2022 è stato sottoscritto l‘accordo tra le Parti Sociali nazionali dell’edilizia (ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL).

L’accordo è volto, anche, a favorire la formazione e l’informazione di tutti i soggetti operanti nei cantieri e dei committenti pubblici e privati, a garanzia della corretta applicazione dell’istituto.

La procedura di “alert”

A partire dal 1° marzo 2023 è stata istituita una procedura di “alert” per tutti i cantieri pubblici e privati ancora aperti a tale data. La procedura è individuata nell’ambito della Commissione congruità costituita dalle parti sociali.

La nuova procedura ha lo scopo di sensibilizzare l’impresa affidataria e il committente al corretto adempimento della normativa in materia di congruità, con particolare riguardo alla richiesta dell’attestazione; è, inoltre, confermato l’obbligo della denuncia per lo specifico cantiere.

Alla luce della normativa vigente in tema di congruità, il documento riporta l’ipotesi di procedura informativa per l’impresa affidataria e per il committente, suddivisa tra appalti pubblici e privati, al fine di garantire un corretto adempimento della normativa, con particolare riguardo alla richiesta dell’attestazione.

Iter procedura informativa

Tale procedura informativa è stata così strutturata.

Appalto pubblico:

  • a seguito dell’invio della denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile competente, anche tramite il sistema CNCE_EdilConnect, sarà inviata una PEC all’impresa affidataria (e al committente, nel caso di appalto pubblico) informando che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità, che deve essere dimostrata dalla stessa impresa affidataria prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente (ovvero, per gli appalti pubblici, da richiedere, a cura dell’impresa affidataria e/o del committente, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima del saldo finale da parte del committente);
  • il giorno 3 di ogni mese il sistema CNCE_Edilconnect invierà all’impresa affidataria un riepilogo dei dati relativi all’andamento della congruità nei propri cantieri;
  • per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, sarà inviata, 20 giorni prima della fine dei lavori, una PEC all’impresa affidataria (e al committente, nel caso di appalto pubblico) per informare che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità e che il pagamento del saldo finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo il rilascio della relativa attestazione;
  • alla data di chiusura del cantiere, qualora non sia stata richiesta la verifica della congruità, la procedura seguirà due percorsi alternativi (in caso di cantiere congruo o non congruo).

Lavori privati:

  • a seguito dell’invio della DNL alla Cassa competente, anche tramite il sistema CNCE_Edilconnect, quest’ultima genera una Pec all’impresa affidataria informandola che ai sensi del DM n. 143/21 l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità che deve essere dimostrata dalla stessa prima dell’erogazione del saldo finale del committente;
  • ogni 3 del mese, invio del riepilogo da parte di CNCE_Edilconnect all’impresa affidataria dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri, per consentire alla stessa la conoscenza dell’andamento della congruità;
  • per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, 20 gg prima della fine dei lavori invio di una Pec all’impresa affidataria con la quale si informa che l’erogazione dello stato finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo aver richiesto ed ottenuto l’attestazione di congruità;
  • alla data di chiusura del cantiere, in caso di omessa richiesta della congruità, la procedura seguirà due percorsi alternativi (a seconda se il cantiere risulta congruo o non congruo).

In entrambe le tipologie di appalti, pubblici o privati, il sistema CNCE_Edilconnect evidenzierà, sin dal momento dell’inserimento del cantiere, le conseguenze previste in caso di mancata richiesta di attestazione di congruità nei tempi definiti.

È previsto, infine, un incontro per fine gennaio 2023 per l’analisi e la risoluzione dei temi non ancora definiti.

Nessun tag inserito.

Torna in alto