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Danno erariale da mobbing, responsabile anche l’ufficio che non interviene
di Pietro Alessio Palumbo
In caso di condanna dell’ente per mobbing nei confronti di un suo dipendente, sussiste non solo la responsabilità dolosa del diretto responsabile per atteggiamento maniacale, ossessivo, vessatorio nel controllo dell’osservanza del codice di comportamento da parte del proprio sottoposto, ma anche dei funzionari che avevano il compito di vigilare e porre mano su climi di tensione, soprattutto se conclamati. Dal che se naturalmente dolosa è la responsabilità del primo, colposamente omissiva è quella dei secondi che, a ben vedere, sono coloro che hanno reso possibile il concreto perpetrarsi dell’azione mobbizzante, il conseguente risarcimento dei danni patiti, il derivante danno erariale indiretto. Con la sentenza n. 308/2019 la Corte dei conti Piemonte chiarisce che mentre il giudice civile giunge a condannare l’amministrazione a risarcire il privato utilizzando i parametri del danno, nella consecutiva azione di rivalsa per danno indiretto, il giudice contabile deve indagare la responsabilità del dipendente pubblico che ha agito in nome e per conto della medesima, valutandone il comportamento dannoso tenuto nell’esercizio delle funzioni ad esso affidate. Di conseguenza è parimenti responsabile il protagonista diretto dell’azione vessatoria, quanto chi nulla abbia fatto per evitare che incompatibilità ambientali debordassero in atteggiamenti persecutori, eccessi di autoritarismo, disinvolture relazionali e formali, nella convinzione dell’insindacabilità del proprio operato a causa della mancata attivazione degli organi preposti a risolvere o, quantomeno, a chiarire le cause della evidente situazione “disfunzionale”.

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