tratto da self-entilocali.it
Veneto, del. n. 310 –Assunzioni categorie protette
Pubblicato il 19 novembre 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito al divieto di assunzione di personale appartenente alle categorie protette in caso di  mancato rispetto del patto di stabilità ex art. 31, comma 26, lett. d) della legge 183/2011.
I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 310/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 ottobre 2019, hanno ribadito, richiamando la normativa vigente (art. 7, comma 6, d.l. 101/2013) e la giurisprudenza formatasi in materia, che gli enti locali hanno l’obbligo di assumere personale appartenente alle categorie protette, anche in deroga ai divieti assunzionali previsti dalla legislazione vigente, nei limiti della copertura della c.d. quota d’obbligo (Corte dei Conti, Sez. Aut.,del.n. 25/2013 e n. 22/2017Corte dei Conti, Sez. Contr. Puglia, del. n. 13/2014Corte dei Conti, Sez. Contr. Puglia, del. n. 131/2018).
La Corte dei Conti ha ricordato il favor del legislatore riconosciuto ai lavoratori svantaggiati, quale tutela costituzionale di diritti rilevanti e incomprimibili da garantire, dunque sottratti all’autonoma determinazione dell’Ente.
Il rispetto della c.d. quota obbligatoria, prevista dall’art. 3, comma 1, della legge 68/1999,  non trova un limite generale di applicazione nella sostenibilità della spesa, in quanto la normativa sulle assunzioni  obbligatorie  è da ritenersi compatibile o conciliabile con la normativa finalizzata al contenimento della spesa pubblica e al risanamento dei bilanci delle amministrazioni pubbliche.
I magistrati contabili hanno ricordato altresì la prevalenza delle disposizioni che impongono obblighi assunzionali a favore dei soggetti appartenenti alle categorie protette, la c.d. quota d’obbligo, sulle disposizioni che pongono vincoli e divieti assunzionali.
Infatti, le spese sostenute per l’assunzione di soggetti rientranti nelle categorie protette sono escluse dall’ammontare della spesa per il personale, in quanto spese non comprimibili e a condizione che siano effettivamente sostenute per personale rientrante nella c.d. quota d’obbligo o quota di riserva, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. 90/2014.
Pertanto, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, ora superato dal nuovo vincolo del pareggio di bilancio, gli enti possono assumere personale appartenente alle categorie protette in deroga ai divieti assunzionali previsti dalla normativa vigente, nel limite del della c.d. quota d’obbligo, imposta dall’art. 3, comma 1, della legge 68/1999.

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