tratto da Italia Oggi Sette del 19.10.2020
Lo prevede la norma di interpretazione autentica nella legge di Conversione del dl 104
Imu di favore in agricoltura
Niente imposta ai pensionati. Esenti soci e coadiuvanti
a cura di Sergio Trovato
 
Agevolazioni Imu a tutto campo per il settore agricolo. I pensionati non pagano l’Imu sui terreni, poiché si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali se continuano a svolgere la loro attività e sono iscritti nella previdenza agricola. I benefici fiscali si applicano anche ai soci delle società di persone che svolgono l’attività agricola. Il trattamento agevolato richiede come requisito soggettivo il possesso della qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale da parte dei soci. La disciplina di favore per coloro che esercitano le attività agricole si estende anche ai familiari che coadiuvano con il coltivatore diretto, purché appartenenti allo stesso nucleo familiare. Se risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola, nella qualità di coltivatori diretti, beneficiano degli stessi vantaggi fiscali cui hanno diritto i titolari dell’impresa. Queste novità sono contenute nell’articolo 78-bis della legge di conversione del cosiddetto decreto Agosto (104/2020), che essendo stata qualificata espressamente dal legislatore norma di interpretazione autentica comporta la retroattività delle agevolazioni fiscali sopra citate.
Gli agricoltori pensionati. I pensionati che continuano a svolgere attività agricola non sono più tenuti a pagare l’Imu sui terreni. È una questione che fino a oggi ha dato luogo a divergenti interpretazioni e ha prodotto un notevole contenzioso con i comuni.
La suddetta questione ha trovato una soluzione normativa, con effetti anche per il passato. Ai pensionati, infatti, viene riconosciuto con effetto retroattivo lo status di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a condizione che continuino a svolgere l’attività e siano iscritti nella gestione previdenziale agricola. L’articolo 78-bis è una norma di interpretazione autentica, che consente al pensionato di chiedere anche la restituzione del tributo eventualmente versato negli anni precedenti.
Prima di questo intervento normativo, invece, al pensionato in agricoltura non era consentito di fruire delle agevolazioni Imu, considerato che chi è in pensione non ritrae dall’attività agricola la fonte esclusiva di reddito. Questa era la tesi prevalente. Per esempio, di recente, la commissione tributaria provinciale di Modena, prima sezione, con la sentenza 18 del 10 febbraio 2020, ha stabilito che il pensionato non ha diritto ai benefici fiscali perché è escluso che «possa essere ritenuto coltivatore diretto».
Per i giudici tributari, lo status di pensionato è di ostacolo al riconoscimento delle agevolazioni Imu, in quanto la ratio «è quella di incentivare la coltivazione della terra» e di alleggerire dal carico tributario solo «quei soggetti che ritraggono dal lavoro la loro esclusiva principale fonte di reddito». L’impedimento opera «indipendentemente dal fatto che la pensione si riferisca o meno all’attività lavorativa in agricoltura», essendo irrilevante che la persona risulti «iscritta negli elenchi comunali e previdenziali e continui per libera scelta a versare i contributi volontari».
La tesi ministeriale. In senso contrario si è espresso il dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia, con la risoluzione 1/2018. Per il Ministero, a differenza di quanto previsto per l’Ici, i coltivatori pensionati hanno diritto alle agevolazioni Imu sui terreni.
Lo status di pensionato non fa venir meno il diritto a fruire dei benefici fiscali previsti per i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, a prescindere dalla loro ubicazione.
Nella citata risoluzione si pone in rilievo che sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati. E devono essere considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti. La tesi ministeriale è fondata sulla diversità di trattamento normativo tra l’Ici e l’Imu. Si legge nella risoluzione che, ai fini del riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale, «non viene richiesto dal legislatore che tali soggetti traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito». Peraltro, la legge prevede l’obbligo per i soggetti sopra citati di iscriversi nella gestione previdenziale, ma l’obbligo di iscrizione non viene «meno a causa della percezione di un trattamento pensionistico». Sotto quest’ultimo aspetto l’articolo 58 del decreto legislativo 446/1997 e l’articolo 13 del dl 201/2011 contengono disposizioni diverse, perché mentre la prima norma per l’Ici imponeva all’agricoltore la contribuzione obbligatoria, e quindi escludeva letteralmente i pensionati, la seconda richiede solo l’iscrizione nella previdenza agricola.
Soci e coadiuvanti. Per sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole, inoltre, l’articolo 78-bis fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 705, della legge 145/2018, secondo cui le disposizioni contenute nella stessa si applicano anche ai periodi di imposta precedenti alla sua entrata in vigore. Ciò comporta che, anche per il passato, va riconosciuta l’esenzione Imu sui terreni ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Se hanno la qualifica di coltivatori diretti e risultano iscritti nella previdenza agricola, i coadiuvanti hanno diritto a fruire dei benefici che normalmente spettano ai titolari dell’impresa agricola. Infine, il comma 2 dell’articolo 78-bis fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 228/2001, imponendo un’applicazione delle agevolazioni previste da quest’ultima norma anche ai tributi locali. Pertanto, ai soci delle società di persone che svolgono attività agricola, in possesso della qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, deve essere riconosciuto il trattamento agevolato per l’imposta municipale.

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