tratto da self-entilocali.it
Pubblicato il 18 settembre 2019
La pubblicazione dell’elenco delle imprese, che hanno richiesto il sopralluogo per predisporre l’offerta di gara, costituisce solo un “sintomo” dell’interesse manifestato di voler prendere parte alla competizione, ma non si traduce in un’autentica manifestazione di volontà di partecipazione.
Pertanto, la pubblicazione dei nominativi delle imprese non determina un’automatica violazione del principio della segretezza.
Questo il principio sancito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6097 depositata il 4 settembre 2019, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una ditta partecipante a una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo ospedale.
Nel caso di specie, un’Azienda sanitaria aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di inerenti la realizzazione di un ospedale. La ditta, terza classificata all’esito delle operazioni di gara, aveva impugnato l’aggiudicazione, lamentando, tra gli altri, la presunta illegittimità dell’operato della stazione appaltante, che aveva pubblicato le richieste di sopralluogo sul portale telematico e avrebbe violato il principio di segretezza, consentendo ai potenziali concorrenti di conoscere prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, quali fossero le imprese interessate a presentarla.
Tuttavia, la pubblicazione risultava prevista dal disciplinare di gara, senza prescrizione di anonimato.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che «la mera conoscenza dei nominativi dei soggetti che hanno chiesto di effettuare il sopralluogo non integra violazione dell’art. 53, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016, nelle procedure aperte, in relazione all’«elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime» (art. 53, comma 2, lett. a), poiché la richiesta di sopralluogo o la proposizione di quesiti circa le sue modalità alla stazione appaltante, non costituisce elemento infallibilmente sintomatico anche per altri soggetti eventualmente interessati a partecipare, di certa futura partecipazione alla gara né, ancor meno, immediata manifestazione di volontà partecipativa o forma equipollente di offerta».
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