Illegittimità del licenziamento: è danno all’erario
Pubblicato il 19 settembre 2018
Il sindaco che revoca illegittimamente l’incarico dirigenziale, senza seguire il corretto iter procedurale, risponde dell’esborso finanziario subito dall’ente, rimasto soccombente dinanzi al giudice del lavoro.
Questo quanto emerso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Lazio, con la sentenza n. 428 depositata il 2 agosto 2018.
Nel caso di specie il Sindaco, senza farsi coadiuvare dal proprio apparato amministrativo, aveva contestato ad un dirigente, assunto a tempo determinato, una serie di inadempimenti, disponendo altresì, la revoca dell’incarico.
Il Tribunale del lavoro aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di revoca del dirigente, in ragione della mancanza delle previste procedure, ed aveva condannato il comune a risarcire il danno da retribuzioni maturate e non godute, oltre alla liquidazione degli interessi.
Il danno economico arrecato all’ente è stato addebitato al Sindaco che aveva agito in piena autonomia, omettendo i passaggi proceduralmente necessari per la formazione dell’atto amministrativo, peraltro disciplinati dallo stesso regolamento del comune.
Come ribadito dai giudici contabili, chi assume decisioni che impegnano l’amministrazione è tenuta ad agire nei modi previsti dalle norme e con le prescritte procedure.
La condotta del sindaco è stata ritenuta gravemente colposa, tuttavia i giudici hanno deciso per una riduzione del danno a suo favore, evidenziando che la struttura organizzativa sarebbe dovuta intervenire, in termini di controllo, per evitare al sindaco di incorrere in errore.
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