tratto da Italia Oggi - 19 Luglio 2019

Minoranze da tutelare – Nell’istituzione delle commissioni d’inchiesta

Italia Oggi – 19 Luglio 2019
 
L’ ente locale, nell’ ambito della propria autonomia normativa, può prevedere che la richiesta di costituzione di una commissione di inchiesta debba essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica?
È stato chiesto se la normativa statutaria e regolamentare dell’ ente nella parte in cui prevede che la proposta per la costituzione di una commissione di inchiesta sia sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, sia rispettosa del principio della tutela delle minoranze, come declinato dagli artt. 3, 39 e 44 del decreto legislativo n. 267/00. Lo statuto comunale prevede che le deliberazioni istitutive delle commissioni di inchiesta devono essere proposte da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune ed essere approvate dalla maggioranza dei consiglieri assegnati. Tale previsione è ribadita anche dal regolamento del consiglio comunale.
Ciò posto ci si domanda se l’ ente locale, nell’ ambito della propria autonomia normativa, possa introdurre, in materia di commissioni speciali, disposizioni meno favorevoli alle minoranze rispetto alla previsione recata dall’ art. 39, comma 2, del citato decreto legislativo, che consente ad un quinto dei consiglieri di poter chiedere la convocazione del consiglio entro il termine di venti giorni. Come noto, l’ istituto delle commissioni di indagine è previsto dall’ art. 44 del Tuel. La norma, rubricata «garanzia delle minoranze e controllo consiliare», al primo comma prevede l’ istituzione facoltativa delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, attribuendo alle opposizioni, a tutela delle minoranze, la presidenza delle stesse, ed è indirizzata a rafforzare quanto già previsto dall’ art. 6, comma 2, del Testo unico, che demanda allo statuto dell’ ente, tra l’ altro, la specificazione delle forme di garanzia e partecipazione delle minoranze.
Il comma 2 del citato art. 44 stabilisce che il consiglio possa istituire, al fine di garantire il controllo consiliare, commissioni di indagine sull’ attività dell’ amministrazione. La materia concernente le commissioni consiliari è demandata allo statuto e al regolamento del consiglio nell’ ambito della propria autonomia funzionale ed organizzativa. Pertanto, non si ravvisano i profili di problematicità evidenziati con riferimento alla previsioni statutarie e regolamentari in parola. D’ altro canto la previsione di cui all’ art. 39, comma 2, risponde a un istituto, la richiesta della convocazione del consiglio, che non può essere assimilato alla costituzione di una commissione di inchiesta che potrà comunque essere deliberata solo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

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