tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Vietato acquistare autonomamente il carburante nel triennio 2017-2019

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

 

La questione parte dalla richiesta di parere formulata da un Sindaco circa la possibilità di acquistare, al di fuori del Mercato elettronico (Mepa) e della convenzione stipulata attraverso la Consip, il gasolio e la benzina per i mezzi comunali, considerato che i prezzi applicati in forza della convenzione sarebbero molto più alti di quelli praticati dai locali distributori di carburante, con una differenza di oltre il 10%.

Il quadro normativo di riferimento

Le norme sull’acquisizione centralizzata di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni è abbastanza frastagliata, tale da causare più di un imbarazzo agli operatori degli enti locali. La carrellata inizia con l’art. 58L. n. 388 del 2000, la Finanziaria 2001, che affida a Consip l’onere di stipulare convenzioni cui sono tenute ad approvvigionarsi le amministrazioni centrali.

E’ poi intervenuta la L. n. 296 del 2006, che ai commi 449 e 450 ha sancito l’obbligo per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche possono ricorrevi ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario scatta l’obbligo a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi ai sensi dell’art. 328, comma 1, D.P.R. n. 207 del 2010 ovvero ancora al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Successivamente, il D.L. n. 95 del 2012 ha esteso a tutte le pubbliche amministrazioni l’obbligo di utilizzare le convenzioni Consip per particolari categorie merceologiche di beni, compresi i carburanti, prevedendo la nullità dei contratti stipulati in violazione di tale obbligo, oltre ad una connessa ipotesi di responsabilità disciplinare e per danno erariale in capo agli autori della violazione medesima.

Da ultimo, la L. n. 208 del 2015 ha inserito ulteriori possibilità, con particolare riferimento:

– al comma 494, che modificando l’art. 1, comma 7, D.L. n. 95 del 2012, ha fatto salva la possibilità di procedere ad affidamenti, in alcune categorie merceologiche, a condizione che conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali;

– al comma 510, che offre facoltà alle amministrazioni pubbliche di procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

Le indicazioni della Corte

Il quesito posto ai magistrati contabili veneti è se un ente locale possa acquistare carburante in via diretta, sottraendosi al meccanismo della convenzione-quadro, a motivo del fatto che questa comporta l’applicazione di un prezzo più elevato rispetto a quello rinvenibile sul mercato locale, avente, tra l’altro, il vantaggio della vicinanza dei luoghi di rifornimento (distributori presenti sul territorio comunale).

In altri termini, quello che si chiede alla sezione è se è possibile applicare al caso di specie il comma 494 della legge di bilancio 2016, in cui la deroga è sottoposta a limiti e condizioni ben precisi, concretizzandosi nell’alternativa del ricorso ad altre centrali di committenza o dell’esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica. E’ richiesto, in entrambi i casi, il conseguimento di un risparmio apprezzabile che, per quanto riguarda il carburante non può essere inferiore del 3% rispetto ai prezzi fissati nelle convenzioni Consip.

La conclusione cui giunge la sezione Veneto è negativa, nel senso che il rapporto diretto con un fornitore locale non è consentito nel presente esercizio né negli altri due successivi, in quanto il penultimo periodo dell’art. 1, comma 7, D.L. n. 95 del 2012 – come modificato dal comma 494 – espressamente disapplica quelle disposizioni, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, con la finalità di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti quelle categorie merceologiche.

In questo “periodo sperimentale” di tre anni (dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019), dunque, la facoltà per le amministrazioni di svincolarsi dalle convenzioni Consip non risulta operante, per cui vige l’obbligo di ricorrervi per l’acquisto di quelle categorie merceologiche anche qualora vi sia la certezza che il prezzo spuntato sul mercato locale risulti (molto più) vantaggioso.

Una conclusione disarmante che la sezione Veneto giustifica in virtù dell’ossequio alla normativa di legge, chiara sul punto, ma che si giustifica a ragione del carattere di sperimentalità della disapplicazione della deroga, che serve appunto a legislatore per valutare dati alla mano se l’adesione al Mepa e alle convenzioni Consip effettivamente consente un risparmio su tutto il territorio nazionale ovvero se, come nel caso segnalato alla sezione Veneto, l’acquisto in autonomia – a maggior ragione se attivato con procedure ad evidenza pubblica – consente risparmi anche molto consistenti.

Corte dei conti-Veneto, Sez. contr., 29 maggio 2017, n. 348

 

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