tratto da lapostadelsindaco.it
Per il Garante solo il medico può richiedere il test sierologico
La Rivista del Sindaco  20/05/2020 
Per chiarire alcuni dubbi relativi a come comportarsi all’interno delle aziende durante la Fase 2, il Garante della Privacy ha chiarito che è competenza del solo medico la richiesta del test sierologico per un dipendente, e che al datore è dato conoscere soltanto se il dipendente è idoneo o meno, senza entrare nel merito delle patologie.
In quanto professionista sanitario, solo il medico competente può decidere se particolari mezzi diagnostici siano necessari, quindi solo in caso l’effettuazione di un test sierologico sia disposta da un medico competente, il datore si potrà accodare alla richiesta. Il tutto sempre rispettando le indicazioni previste dalla autorità sanitarie. Le informazioni sanitarie ricevute in seguito alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non devono essere messe a disposizione del datore di lavoro (che non potrà quindi consultare esiti e referti), salvo dove la legge prevede diversamente. Ciò che è competenza e diritto del datore di lavoro è la possibilità di richiedere e ottenere i dari riguardanti il giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni, stabilite come condizioni di lavoro del medico curante.
Per la riammissione del lavoratore in azienda dopo un periodo di malattia, è valido lo stesso iter: al medico curante compete la definizione di visite ed accertamenti, mentre continua ad essere vietata l’effettuazione diretta di esami diagnostici sui dipendenti del datore di lavoro (come da articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, ancora in vigore e non soggetto a sospensioni né ad abrogazioni).
I datori di lavoro possono promuovere tra i propri dipendenti l’adesione alla campagna di prevenzione, istituita dal dipartimento locale; rimane però libera scelta del lavoratore se aderire a tale campagna di screening riguardante i test sierologici Covid-19, avviate dalla autorità sanitarie competenti a livello regionale. Altra possibilità del datore di lavoro è quella di offrire (sostenendo parte o la totalità del costo) ai propri dipendenti l’effettuazione di test sierologici, che avverranno per mezzo di convenzioni o polizze sanitarie presso strutture pubbliche o private; permanendo il divieto di accedere per il datore di accedere all’esito dell’esame.
Riguardo ai sopracitati screening sierologici per il Covid-19 promossi dai dipartimenti di prevenzione regionali, in particolare per i soggetti con maggior rischio di contagio o diffusione (operatori sanitari e forze dell’ordine in primis), il Garante si è dimostrato favorevole. Tali test si potranno eseguire comunque soltanto su base volontaria, ed i risultati potranno essere sfruttati dalla struttura sanitaria operante sia al fine di eseguire la diagnosi e curare il soggetto, quanto di gestire misure di contenimento epidemiologico (se ad esempio risultasse necessario la quarantena domiciliare), e anche per scopi riguardanti l’intera sanità pubblica regionale.
Articolo di Luigi Franco

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