20/05/2019 – Tesoreria senza la gara – Ancora possibile rinnovare le convenzioni

Tesoreria senza la gara – Ancora possibile rinnovare le convenzioni

di Matteo Barbero
Ancora possibile il rinnovo delle convenzioni di tesoreria. Lo afferma l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del ministero dell’interno, che ha elaborato una proposta di modifica della normativa vigente sull’argomento.
In base all’attuale art. 210 del Tuel, l’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
Tuttavia, secondo il parere n. 27491/2014 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp, oggi sostituita dall’Anac), l’affidamento diretto dei servizi in oggetto è in contrasto con il principio generale dell’evidenza pubblica e con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione. In tale contesto, l’Autorità riportava l’orientamento espresso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, nella deliberazione n. 215/2009, secondo cui «l’avvenuta abrogazione ad opera della legge 62/2005 della norma che disciplinava in termini generali l’istituto, ha fatto venir meno quelle «condizioni di legge» cui rinviava l’art. 210 ai fini dell’operatività del rinnovo. La giurisprudenza amministrativa ha però sposato un orientamento meno restrittivo (si veda, ad esempio, il parere n. 855/2016 del Consiglio di Stato), per cui l’Osservatorio conclude affermando che il rinnovo è da ritenersi ammesso a condizione che: 1) sia previsto nel bando di gara e nello schema di contratto, al fine di rendere edotti i concorrenti sulla possibilità della prosecuzione del rapporto contrattuale e poter tenere conto di tale possibilità nella formulazione dell’offerta economica; – sia quantificato nel valore complessivo del contratto; 2) in fase di rinnovo non siano apportate modificazioni al contratto inizialmente stipulato. Inoltre, il rinnovo programmato è richiamato anche dall’art. 35, comma 4, del dlgs 50/2016, che lo include espressamente tra gli elementi da tenere in considerazione per il calcolo del valore dell’appalto.
Per il resto, la proposta elaborata dagli esperti del Viminale mira ad aggiornare il quadro normativo vigente alle ultime novità (ad esempio, Siope+), a recepire le procedure soprattutto informatiche utilizzate abitualmente negli ultimi anni nei rapporti quotidiani tra enti e tesorieri, nonché ad introdurre ulteriori precisazioni, fra cui si evidenzia la definizione del giornale di cassa elettronico, che sostituisce una disciplina ormai da tempo desueta.

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