tratto da entilocali-online.it
Esternalizzazione di attività comunali: trasferimento e re-internalizzazione del personale
17Apr, 2020 by Redazione
 
Nella Delibera n. 19 del 14 febbraio 2020 della Corte dei conti Liguria, un Comune ha chiesto un parere in merito al passaggio del personale in servizio presso il ramo d’azienda ceduto da un Ente Locale a soggetto esterno.
In particolare, viene chiesto:
  1. se la disposizione di cui all’art. 31 del Dlgs. n. 165/2001 imponga, anche per la configurazione di un ramo d’azienda che di per sé dovrebbe garantire la necessaria funzionalità ed autonomia operativa, di effettuare il trasferimento del personale incardinato oppure renda tale trasferimento esclusivamente facoltativo (esternalizzazione);
  2. se, nel caso non sia da intendere come obbligatorio il trasferimento di personale, la disposizione possa essere applicata per ricollocare e riassorbire il personale originariamente incardinato nel ramo d’azienda trasferito presso l’Ente al fine di coprire specifici fabbisogni di risorse umane (re-internalizzazione).
La Sezione rileva, in riferimento al primo quesito che, premesso che l’art. 31 del Dlgs. n. 165/2001 si applica alla esternalizzazione, il passaggio del personale non è automatico ma consegue alla preventiva ponderazione dell’Ente pubblico che individui, di volta in volta, le misure da attivare tra le diverse opzioni disponibili e le unità di personale interessate alla cessione. Poi, in ordine al secondo quesito, il medesimo art. 31 del Dlgs. n. 165/2001, non si applica all’opposto caso della re-internalizzazione, ossia alla cessione di funzioni di soggetti privati in favore di soggetti pubblici, in considerazione dei vincoli e dei principi imposti dall’ordinamento per l’accesso ai ruoli della Pubblica Amministrazione ex art. 97, comma 3, della Costituzione, quindi mediante concorso pubblico. In questo caso la norma può trovare applicazione solo nei confronti dei soggetti già dipendenti dalla P.A. che ha esternalizzato, nonché da altre P.A.

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