tratto da Italia Oggi - 19 Marzo 2019

Dalla Corte costituzionale nessuno tsunami sulla rottamazione delle cartelle  

di Matteo Barbero – Italia Oggi – 19 Marzo 2019

Dalla Consulta nessuno tsunami né sulle rottamazioni delle cartelle né sullo stralcio dei ruoli. A sgombrare il campo da equivoci è la stessa Corte costituzionale, che in un comunicato stampa ha ritenuto di precisare la portata della propria sentenza n. 51/2019. L’ intervento è stato imposto da «alcuni articoli di stampa» che nei giorni scorsi hanno paventato il configurarsi di una sorta di inapplicabilità retroattiva dei predetti istituti ai carichi affidati alle società priviate di riscossione.

Tutto nasce con l’ art. 3 del dl 203/2005: tale norma istituisce, in luogo dei vecchi concessionari nazionali, la Riscossione spa e relative partecipate, poi confluite nel gruppo Equitalia, a cui si è infine sostituita Agenzia delle entrate-riscossione. Dall’ operazione, inoltre, sono nate per scorporo anche alcune società aventi come core business la riscossione dei tributi locali. La difficoltà di gestire l’ enorme arretrato ha suggerito al legislatore di varare una lunga serie di proroghe dei termini per l’ invio delle comunicazione di inesigibilità e conseguentemente per l’ eventuale discarico automatico: in alcuni casi, si è trattato di proroghe «generiche», in quanto applicabili a tutti i ruoli degli ex concessionari (compresi quelli confluiti nelle società scorporate), in altri di proroghe «specifiche», cioè riguardanti solo i soggetti rimasti pubblici.

Infine, per risolvere l’ abnorme situazione venutasi a creare in conseguenza di queste proroghe ed evitare che la scadenza «in unico giorno» di tale ingente mole di pratiche comportasse un’ impossibilità di gestione delle stesse da parte degli enti creditori (e in particolare degli enti locali), il comma 684 della legge 190/2014 ha introdotto il c.d. meccanismo scalare inverso, in base al quale la verifica si concentra annualmente a partire dai ruoli più recenti (cioè tuttora con maggiori possibilità di esiti positivi di riscossione).

Proprio su tale meccanismo e sulla sua portata soggettiva si è pronunciata la Corte con la sentenza n. 51, arrivando alla conclusione che esso non si applica alle società scorporate che, a questi fini, non possono essere considerate «agenti per la riscossione». Ciò tuttavia non implica che, in ambiti normativi diversi, tale categoria possa configurarsi in termini diversi e più ampi: è il caso, in particolare, delle rottamazioni o dello stralcio, dove evidentemente il profilo oggettivo della cartolarità del ruolo e il diverso rapporto implicato con il contribuente potrebbero condurre a conclusioni differenti e non incompatibili. In altri termini, un conto è decidere una controversia fra l’ ente che ha emesso il ruolo e quello deputato a riscuoterlo, un conto è valutare l’ estensione di un provvedimento che ha come destinatari coloro che devono mettere mano al portafogli.

Del resto, la sentenza, avendo deciso per l’ inammissibilità della questione sollevata, è priva di effetti normativi erga omnes. In conclusione, non vi potrà essere alcun effetto boomerang e nessuna riapertura automatica di cartelle rottamate o stralciate.

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