Print Friendly, PDF & Email

http://www.governolocale.net/wordpress2/?p=614

(sf) L’ANAC, con la deliberazione n. 235 del 7 marzo scorso ha adottato le linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (il decreto che disciplina i contratti pubblici) relative a “l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”.

Nel testo del provvedimento si precisa che le amministrazioni pubbliche possono affidare servizi in house a organismi partecipati solo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti richiesti dall’articolo 5 del codice dei contratti pubblici, (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico ) nonchè, per le società, quelli stabiliti dagli articoli 4 e 16 del testo unico sulle partecipate. (Art. 4. Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche e art. 16 “società in house”)

Le linee guida precisano che sono tenuti a richiedere l’iscrizione nell’Elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi.

La domanda è presentata in modalità telematica accedendo al sito web dell’Autorità ed utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile on line.

All’esito positivo delle verifiche, effettuate secondo le modalità e i criteri indicati nel punto 6, l’ufficio competente dispone l’iscrizione nell’Elenco dandone comunicazione al soggetto richiedente. A partire da tale data, i riferimenti relativi all’iscrizione nell’Elenco sono riportati negli atti di affidamento all’organismo in house (determina a contrarre, contratto, convenzione, ecc.).

Di particolare riievo il fatto che l’Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore richiedente, accertando, mediante l’esame dell’atto costitutivo e dello statuto dell’organismo partecipato, che lo stesso abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Ai fini della verifica dell’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l’Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali.

Possono essere individuati tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative:

a) un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso:

  • –  la previsione, nel documento di programmazione dell’amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l’in house providing, anche mediante l’utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;
  • –  la preventiva approvazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc.

b) un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso:

  • –  la richiesta di relazioni periodiche sull’andamento della gestione;
  • –  la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
  • –  la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell’organismo in house;
  • –  la previsione di controlli ispettivi;
  • –  il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l’utenza.

c) un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall’organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Nel testo delle linee guida, a titolo esemplificativo, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati:

  1. il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
  2. l’attribuzione all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo;
  3. l’attribuzione all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell’organigramma dell’organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell’oggetto sociale;
  4. il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;
  5. la disciplina precisa e puntuale dell’esercizio del controllo da parte del socio pubblico.

 

Torna in alto