segnaliamo un articolo tratto da La gazzetta degli enti locali

La revoca del rappresentante del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è riservata al Sindaco 

 

Analisi della recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2017, n. 6162

di ENZO CUZZOLA

“Come è noto, l’art. 50 comma 8 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) riserva alla competenza del Sindaco la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.

Secondo la recente sentenza 29 dicembre 2017 n. 6162 del Consiglio di Stato, Sez. V, si tratta di una regola di portata generale e, come tale, prevalente sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, causa il carattere fiduciario persistente di tale nomine utili ad orientare gli organismi nei quali si trovano ad operare. 

Nel caso specifico, i giudici di Palazzo Spada, hanno ritenuto pienamente applicabile il principio anche per le nomine dei rappresentanti di un Comune nel consiglio d’amministrazione di un’istituzione pubblica d’assistenza e beneficenza.”

 

QUI LA SENTENZA

 

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