19/10/2018 – L’autovelox può essere installato solo in una zona dove è prevista l’autorizzazione

L’autovelox può essere installato solo in una zona dove è prevista l’autorizzazione

di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23726, del 1 ottobre 2018, ha rigettato il ricorso di un Comune nei confronti di una società; la questione riguardava l’installazione dell’autovelox di “nuova generazione” cioè di quei nuovi apparecchi in dotazione alle forze dell’ordine, in grado di rilevare efficacemente le infrazioni in entrambi i sensi di marcia. Per i giudici di legittimità le multe elevate, confermando la sentenza del Tribunale, devono essere annullate in quanto la postazione fissa dell’autovelox può essere installata solo sul lato della strada per il quale è stata autorizzata.

Il caso

Il Comune è ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale con la quale fu respinto l’appello formulato dallo stesso ente locale nei confronti della sentenza del Giudice di pace, con cui era stata accolta l’opposizione avanzata da una SRL, avverso un verbale di accertamento elevato a suo carico, in ordine alla violazione di cui all’art. 142 c.d.s. 1992.

Condividendo il percorso logico-giuridico del primo giudice il suddetto Tribunale riconfermava l’illegittimità dell’impugnato verbale di contestazione, sul presupposto che l’inerente accertamento era stato effettuato a mezzo autovelox posizionato sul lato destro della strada statale anziché su quello sinistro come, invece, autorizzato dall’ente proprietario della strada, ragion per cui solo per i rilevamenti eseguiti sulla relativa carreggiata in direzione di marcia (e non viceversa) non sarebbe stata discutibile la loro legittimità per effetto della sussistenza di un valido ed efficace provvedimento amministrativo autorizzatorio a monte.

Tra le varie motivazioni del ricorso il Comune ha un vizio di omessa od insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, avuto riguardo alla contestazione riguardante la ritenuta illegittimità del posizionamento dell’autovelox sul lato destro della carreggiata della strada anziché sul lato sinistro come autorizzato dall’ente proprietario della strada, da cui era scaturita la conseguente illegittimità derivata del verbale di accertamento elevato a carico della suddetta SRL in ordine alla rilevata violazione prevista dall’art. 142 c.d.s..

L’analisi della Cassazione

I giudici di legittimità evidenziano che il Tribunale ha comunque esaminato il contestato fatto decisivo relativo alla valutazione sulla legittimità o meno dell’accertamento del superamento del limite di velocità eseguito tramite autovelox, avuto riguardo al posizionamento dello stesso e alla riconducibilità, o meno, della relativa predisposizione all’attività di funzionamento dell’apparecchio elettronico al necessario provvedimento amministrativo autorizzatorio.

Non coglie nel segno, inoltre, la denunciata violazione di legge riferita alle disposizioni normative, che secondo la prospettazione della difesa del Comune ricorrente, avrebbe dovuto ritenere legittimo l’accertamento eseguito mediante l’utilizzazione dell’autovelox posizionato sul lato opposto rispetto a quello per il quale ne era stata autorizzata l’installazione con il decreto prefettizio.

Operando una ricostruzione del sistema normativo che disciplina l’esecuzione degli accertamenti con strumenti elettronici per la rilevazione delle violazioni previste dall’art. 142 del c.d.s. è necessario, in primo luogo, ricordare che il comma 6-bis di tale norma sancisce che: “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norne stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ interno”.

L’art. 2D.M. Trasporti 15 agosto 2007, contenente attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, stabilisce che: “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km”.

L’art. 4D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”), convertito – con modif. – dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, prevede che: “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2, comma 2, lettere a e b, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 7, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’art. 2, comma 2, lettere c e d, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto ai sensi del comma 2″.

Dalla normativa evidenziata, afferma la Corte di Cassazione, si evincono i seguenti principi:

– l’art. 4D.L. n. 121 del 2002, conv. nella L. n. 168 del 2002 – per cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti – non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell’ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con conseguente nullità della sanzione eventualmente irrogata in violazione di tale previsione (cfr. Cass. civ. n. 7419 del 2009 e Cass. civ. n. 15899 del 2016);

– il cartello di avviso della presenza della postazione di rilevamento deve essere apposto in modo da garantirne la corretta percepibilità e leggibilità, ai sensi dell’art. 79, comma 5, D.P.R. n. 495 del 1992 (cfr. Cass. civ. n. 9033 del 2016);

– l’art. 2D.M. 15 agosto 2007, secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti, non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada (cfr. Cass. civ. n. 25769 del 2013, ord.);

– il disposto del comma 1, dell’art. 4D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti “a priori” per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude “tout court” l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione della utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201, comma 1-bis, c.d.s. 1992 (cfr. Cass. civ. n. 376 del 2008 e Cass. civ. S.U. n. 3936 del 2012);

La Cassazione evidenzia che il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del codice della strada, e non altre, con la conseguenza che è illegittimo, e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal comma 2, lett. d), del citato art. 2 del suddetto codice (cfr. Cass. civ. n. 7872 del 2011 e Cass. civ. n. 5532 del 2017, ord.).

Le conclusioni

La Cassazione osserva che può affermarsi che all’ente proprietario della strada incombe l’assunzione di una serie di obblighi che prevedono, in particolare, la necessità del preventivo avviso dell’installazione dell’autovelox posizionato ad una congrua distanza dal prescritto segnale che lo deve anticipare, della leggibilità e immediata percepibilità della relativa segnalazione, della preventiva adozione di apposito decreto prefettizio per l’autorizzazione all’installazione degli autovelox sulle strade in cui è propriamente consentito, al fine di rendere legittima la contestazione differita delle violazioni riferite all’art. 142 c.d.s. .

Sulla scorta di questi presupposti deriva che, qualora il decreto amministrativo autorizzi il posizionamento di un apparecchio autovelox (appositamente omologato e sottoposto alla necessaria taratura) lungo il lato di una sola carreggiata di un tipo di strada riconducibile ad uno di quelli previsti dal citato art. 4D.L. n. 121 del 2002 ( di cui al caso di specie oggetto della controversia), diventa, conseguentemente, obbligatorio – in funzione della legittimità della complessiva attività di accertamento delle indicate violazioni amministrative – che l’ente proprietario della strada appronti i predetti necessari adempimenti di garanzia per gli utenti (circa la preventiva segnalazione dell’installazione dell’apparecchio elettronico e la visibilità del segnale che lo preannuncia sullo stesso lato e, quindi, per il corrispondente senso di marcia), anche al fine di tutelare le indispensabili esigenze di sicurezza pubblica connesse a siffatta attività di rilevamento.

Il verbale di contestazione differita della violazione di cui all’art. 142 c.d.s. che viene elevato in violazione di tali presupposti è, pertanto, illegittimo.

La Corte di Cassazione respinge, di conseguenza, il ricorso dell’ente locale.

Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 1 ottobre 2018, n. 23726

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