19/09/2016 – L’inapplicabilità della riforma Madia ai segretari comunali

L’INAPPLICABILITA’ DELLA RIFORMA MADIA AI SEGRETARI COMUNALI

L’art . 11 comma 1 lettera b) n. 4 della L. 124 /2015 ( ed il consequenziale  schema di decreto delegato adottato dal Consiglio dei Ministri  – atto camera 328 del 26.08.2016 ) è del tutto illegittimo e non applicabile  ai segretari comunali e provinciali  , e l’inserimento di questi ultimi nella norma soprarichiamata è del tutto arbitrario , incostituzionale e per taluni aspetti illecito e ciò per i seguenti motivi .

L’art. 11 della predetta L. 124 del 2015 ( cosiddetta Legge Madia ) rubricato “ Dirigenza Pubblica “ al comma 1 primo periodo recita testualmente : “ Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici…”

Successivamente richiama l’inquadramento dei dirigenti dello stato ( lettera b n. 1 ) , dei dirigenti delle regioni ( lettera b n. 2 ) , dei dirigenti degli enti locali ( lettera b n. 3 ) , dei segretari comunali e provinciali ( lettera b n. 4 ).

Non sfuggirà nemmeno al lettore più distratto che i segretari comunali e provinciali non sono affatto dirigenti pubblici in quanto tali , e quindi non possono soggiacere alla disciplina dell’art. 11 L. 124 /2015 , essendo quella categoria del tutto sui generis.

Appare poi utile , in questa sede,  prendere spunto dalla integraz. Direttiva Ministero Funzione Pubblica 6-08-1998 :  “….L’elevata responsabilità connessa alle funzioni e l’iscrizione ad apposito albo professionale spiegano l’appartenenza dei segretari comunali ad una autonoma tipologia professionale……Quella dei segretari non costituisce una “carriera” professionale, inquadrata nell’ambito di un rapporto gerarchico in senso tecnico, ma uno “status” professionale caratterizzato da funzioni peculiari, definite direttamente dalla legge (art. 17, comma 68), fra le quali è, fra l’altro, ascritta quella del coordinamento dell’attività dei dirigenti (art. 17, comma 68 della legge n. 127 del 1997)….”

Ed invero che la figura professionale, lo status giuridico ed il rapporto lavorativo del Segretario Comunale sia stato completamente ridisegnato dalla legge di riforma Bassanini L. 127/97 è fuori da ogni discussione , atteso che al medesimo rapporto lavorativo non è applicabile la disciplina del dlgs 165/2001 né sono applicabili integralmente le disposizioni sul rapporto di lavoro subordinato , stante la peculiarità delle funzioni esercitate ai sensi dell’art. 97 e ss. T.U.E.L. dlgs 267/2000 e la particolare atipicità della nuova figura professionale, assolutamente sui generis  rispetto alla totalità dei dipendenti pubblici

L’ art. 2 comma 2 del dlgs 165/2001 testualmente recita: “ I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I , titolo II , del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto”.

Orbene va poi osservato come lo stesso dlgs 165/2001 all’art. 70 comma 2 testualmente recita:                 “ Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV , capo II del dlgs 18 agosto 2000  n . 267 riguardanti i segretari comunali e provinciali”.

E’ di tutta evidenza che pur potendosi annoverare in modo incontestabile  il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali tra i rapporti di cui all’art. 2 comma 2 del dlgs 165/2001 , per il richiamo dell’art. 97 comma 6 del dlgs 267/2000 , va osservato che la disposizione di cui all’art. 70 comma 2  del dlgs 165/2001 soprariportata costituisce una deroga, escludente l’applicabilità ai S.C.P.  dello stesso dlgs 165., salvo espressi richiami e salvo compatibilità delle norme con quelle di cui al dlgs 267/2000.

La disciplina applicabile ai S.C.P. è pertanto espressamente e quasi  esclusivamente  quella di cui al dlgs 267/2000 art. 97 e ss. costituente disciplina speciale in relazione alle funzioni esercitate dai segretari ( funzioni di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa agli Enti Locali  nell’ambito dell’ordinamento delle Autonomie Locali ).

E che il dlgs 165/2001 non sia  applicabile a tale rapporto lavorativo lo si evince con estrema facilità dal richiamo a contrario  della espressa applicabilità di specifiche norme dello stesso dlgs 165 ( per puro esempio l’art. 16 comma 1 dpr 465/97 richiama l’applicabilità dell’art. 58 dlgs 165 ).

Oltretutto la citata disposizione dell’art. 70 comma 2 del dlgs 165/2001 tra l’altro precisa: “ …il trattamento economico e normativo è definito…..nonché per i segretari comunali e provinciali dall’art. 11 comma 8 del dpr 465/97 “ . Il citato articolo 11 comma 8 del dpr 465/97 testualmente recita: “ Il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro dell’ autonoma tipologia professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell’articolo 17, comma 74, della legge, sulla base delle direttive impartite dal Governo all’A.R.A.N. e nei limiti delle compatibilità economiche predeterminate, può stabilire il numero delle fasce professionali e la loro eventuale articolazione interna, i requisiti per l’appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico ed economico “ . Quindi la legge fa espresso riferimento ad una autonoma tipologia  professionale e demanda al Primo Contratto Collettivo ( 1998-2001 ) la disciplina applicabile alla categoria , superata la fase transitoria e di prima attuazione della Riforma.

Il CCNL dei Segretari comunali e Provinciali ( 1998-2001 ) poi all’art . art.32 – Mobilità presso altre amministrazioni – recita : “1. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall’Albo:

a) il segretario collocato nella fascia professionale C del precedente articolo viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione;

b) il segretario collocato nella fascia professionale B, con lo stipendio tabellare iniziale di cui all’art. 39, comma 2, viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione; la presente disciplina ha natura transitoria e si applica sino alla data del 31.12.2001.

c) il segretario collocato nella fascia professionale B, con lo stipendio tabellare economico di cui all’art.39, comma 1, è equiparato al personale con qualifica dirigenziale;  

d) il segretario collocato nella fascia A, è equiparato al personale con qualifica dirigenziale.

Dalla semplice e coordinata lettura della soprarichiamata normativa regolamentare e contrattuale si evince e si ha conferma che il segretario non è un dirigente pubblico ( nel senso previsto dalla L. 124/2015 ) se non in caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni . In quanto tale ( segretario comunale ) non è un dirigente essendo una figura di alto profilo professionale che coordina i dirigenti e quindi

Quindi l’art. 11 comma 1 lettera b) n. 4 della L. 124 /2015 ( ed il consequenziale schema di decreto delegato atto camera 328 )  non è applicabile ai segretari comunali e provinciali , atteso che essendo una categoria di non dirigenti ( bensì di alte professionalità iscritte ad un albo professionale ) necessita di una eventuale diversa disciplina , così come ora è quella prevista dal TUEL 267/2000 e dal DPR 465/97 , e pertanto qualsiasi ipotesi di riforma deve passare per la revisione del TUEL .

Antonio Scala

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