Con l’ordinanza n. 22926 del 22 luglio 2022, la Sezione Lavoro della Cassazione ha rammentato che la revoca anticipata dell’incarico di posizione organizzativa incontra i limiti legislativamente e pattiziamente stabiliti.
In particolare, ricorda la Corte, l’art. 9 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali del 31.3.1999 (si v. oggi l’art. 14, comma 3, del CCNL del comparto Funzioni locali), integrando la disciplina normativa, stabilisce, al comma 3: «Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi».
La suddetta disciplina prevede, dunque, che la revoca di un incarico possa scaturire o da un procedimento disciplinare o dal mancato raggiungimento degli obiettivi o da esigenze riorganizzative adeguatamente motivate; quanto, in particolare alle ragioni riorganizzative, la revoca anticipata dell’incarico dirigenziale per tali esigenze, pur prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata però con un atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti al settore cui è preposto il dirigente (cfr. Cass. 6.10.2020, n. 21482; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2972).
Non può pertanto ritenersi legittimamente disposta una revoca anticipata dell’incarico indirettamente scaturita dal conferimento dello stesso al segretario comunale per ragioni non riconducibili ad un mutamento dell’assetto organizzativo (nel caso di specie la revoca è stata motivata dall’esigenza generica di «assicurare la continuazione della gestione coordinata del settore “segreteria-affari legali-innovazioni tecnologiche e sistemi informatici” e del settore “affari istituzionali-personale e interventi economici”).
Invero, precisa l’ordinanza, con riguardo all’istituto della revoca anticipata di cui all’art. 9 del CCNL 31.3.1999, ai fini della salvaguardia dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione, la revoca deve essere adottata con un atto formale, deve essere motivata in modo esplicito e le ragioni organizzative, per costituire legittimo fondamento della revoca anticipata dell’incarico dirigenziale, devono attenere allo specifico settore cui è preposto il dirigente (Cass. n. 2972/2017, cit.; Cass. 2 settembre 2010, n. 19009).
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