tratto da passiamo.it
Riepilogo sul Cosap e sulle Occupazioni di Suolo Pubblico … anche tenendo conto del “Decreto Agosto”..
da PINO NAPOLITANO su 19 AGOSTO 2020
Riepilogo sul Cosap e sulle Occupazioni di Suolo Pubblico in fase 3 dell’emergenza Covid… anche tenendo conto del “Decreto Agosto”..
Recita l’articolo 181 del D.L. 19-5-2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O., convertito con L. 17-7-2020 n. 77).
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Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 (ma come vedremo in coda di articolo, fino al 31 dicembre 2020) dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
1-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’ articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis.
1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell’ articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.
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A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
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Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4-bis. Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’ articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività.
4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all’esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.
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Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.
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All’onere derivante dal presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’art. 265.
In base alle previsioni dei commi 2 e 3, quindi viene censita una procedura semplificata per le procedure di ampliamento di concessioni già accordate o per il rilascio di nuove concessioni (fermo il regime di esenzione Cosap fino al 31 ottobre 2020).
La nota ANCI Prot. n. 41/VSG/sd (Articolo 181 DL n. 34 /2020 – Sostegno alle imprese di pubblico esercizio ) specifica che “Ciò significa che si ritiene ammissibile la possibilità, per i Comuni, di emettere un provvedimento concessorio, accettando una semplice domanda con allegata un’autocertificazione dei richiedenti, attestante, ad esempio e non in via esaustiva, i seguenti stati di fatto e condizioni: a) il rispetto, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, delle disposizioni del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), del regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti; b) la mancata occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata stradale; c) il rispetto, nella posa degli arredi, delle modalità esecutive prescritte dal Regolamento Comunale vigente sull’occupazione di suolo pubblico; d) di fare salvi i diritti dei terzi, etc (vedi fac simile allegato) Alla domanda deve essere allegata la planimetria della nuova occupazione o dell’ampliamento….Per quanto riguarda le deroghe e la semplificazione procedurale va osservato che con la norma de qua, viene definito un genus di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico unico, peculiare e transitorio, i cui presupposti giuridici sono già individuati e che necessita di indicazioni operative unicamente a fini organizzativi interni. Si ritiene dunque possibile, nei termini e contenuti di cui al punto precedente della presente nota, che la competenza nell’attuazione della norma e di indicazione operativa agli Uffici sull’organizzazione della procedura semplificata già definita dalla stessa, possa essere della Giunta Comunale, ex articolo 48 del TUEL, che ha appunto competenza in materia di organizzazione. L’atto dell’organo esecutivo, in questo caso, andrebbe motivato alla luce della necessità di introdurre in via eccezionale e transitoria un sistema operativo-gestionale – in coerenza con il nuovo dettato normativo – in grado di semplificare la procedura amministrativa in essere e rispondere alle finalità socioeconomiche della disposizione normativa nella sua immediata applicazione”
Quindi:
ogni comune stabilisce –con deliberazione della Giunta- la percentuale di aumento di superficie concedibile o il massimo della superficie concedibile ed i criteri per la presentazione della domanda, dell’istruttoria e del rilascio della concessione, definendo i criteri di controllo e gli eventuali pareri preliminari da raccogliere.
In ogni caso, la deroga finisce tout court al 31 ottobre 2020, mentre per l’incidenza che la “gestione derogatoria” ha sulla regolamentazione comunale Cosap, si rende necessario comunque, ad avviso di chi scrive, un atto di recepimento consiliare.
Ma le novità non mancano mai in Italia; il Decreto “Agosto” era atteso ed è arrivato a cambiare -in parte, anche questa materia:
Il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (GU n.203 del 14-8-2020 – Suppl. Ordinario n. 30), prevede numerose e significative misure che dovremo studiare, per ambito di interesse, in maniera dettagliata.
Per adesso, quanto alle novità che impattano sulle entrate degli Enti Locali ci limitiamo a segnalare:
Art. 99 – Proroga riscossione coattiva
1. All’articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all’articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 65,7 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e in 165,5 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede ai sensi dell’articolo 114.
Art. 109 – Proroga esonero TOSAP e COSAP
1. All’articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 2 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
c) al comma 3 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
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