tratto da Italia Oggi
L’imposta di soggiorno trova il responsabile del tributo
di Ilaria Accardi

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e della presentazione della dichiarazione. Introdotte le sanzioni per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per omesso, ritardato o parziale versamento del tributo. Con la figura del responsabile di imposta, la dichiarazione di imposta e la previsione di specifiche sanzioni viene completata la disciplina dell’imposta di soggiorno che per quasi un decennio è rimasta un’imposta a metà.

Le nuove regole sono previste dall’art.180 del Dl n. 34 del 2020 che, oltre ad istituire un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ristorare parzialmente i comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno previsto per Roma Capitale dall’art. 14 dl n. 78 del 2010 e del contributo di sbarco, apporta sostanziali modifiche all’art. 4 del dlgs n. 23 del 2011, che disciplina questi ultimi due tributi.
In sostanza, allo scopo di superare le numerose controversie che sono sorte in materia, è stata finalmente creata la figura del responsabile di imposta, individuata nel gestore della struttura ricettiva che deve provvedere a:
  • il pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
  • la presentazione della dichiarazione;
  • gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
    Queste regole contribuiranno a rendere più chiari gli adempimenti a carico dei contribuenti e ad evitare il contenzioso che per anni che hanno tenuto impegnati molti Tar d’Italia, oltre alla Corte dei conti che aveva definito il gestore come agente contabile. Tutto questo perchè che nell’art. 4 del dlgs n. 23 del 2011 non veniva precisato in che modo dovesse essere assicurato l’adempimento dell’obbligazione tributaria da parte di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale, essendo impensabile che cliente dell’albergo andasse a versare con bollettino di conto corrente postale l’importo dovuto al comune a titolo di imposta di soggiorno.
    A dire il vero negli anni si è assistito al paradosso che per l’imposta di sbarco è stata dettata una disciplina più completa rispetto all’imposta di soggiorno, dal momento che il comma 3-bis del citato art. 4 del dlgs n. 23 del 2011 ha individuato la compagnia di navigazione come responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e della presentazione della dichiarazione.
    Un’ulteriore novità è rappresentata dalla dichiarazione che deve essere presentata cumulativamente ed solo in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità che saranno previste con decreto del Mef. Fa da corollario a questa nuova disciplina la previsione di una sanzione:
  • dal 100 al 200 % dell’importo dovuto per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa;
  • del 30% dell’importo dovuto per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno. Le stesse disposizioni sulla dichiarazione e sulle sanzioni vanno, poi, ad inserirsi nell’art. 4, comma 5-ter, del dl n. 50 del 2017, che in materia di locazioni brevi prevedeva solo la figura ed responsabile del tributo, perfezionando anche in questo caso una disciplina lasciata a metà. Sembra in tal modo completato il puzzle normativo che ha inspiegabilmente caratterizzato per nove anni i tributi in esame e che ha trovato coronamento in una norma che consente di rendere inoppugnabili molti regolamenti comunali che negli anni sono stati oggetto di contestazione. Certo i comuni dovranno rivedere i regolamenti comunali, ma il sacrificio è ripagato da un’impagabile certezza delle norme.

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