tratto da Italia Oggi - 18 Giugno 2020
Imu, regolamenti locali entro il 31 luglio
di SERGIO TROVATO
Italia Oggi – 18 Giugno 2020
Per le amministrazioni comunali è il tempo delle scelte sulla nuova imposta municipale. Entro il prossimo 31 luglio dovranno essere adottati i regolamenti Imu, la cui finalità è quella di introdurre delle regole nei limiti consentiti dalla legge. L’ articolo 1, comma 777, della manovra di bilancio 2020 (legge 160/2019), infatti, attribuisce agli enti le facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori di mercato delle aree edificabili, per limitare il potere di accertamento, di disporre il rimborso per le aree divenute inedificabili, in seguito alle modifiche urbanistiche, di prevedere che i versamenti dell’ imposta possano essere fatti anche da un solo contitolare, di differire i termini per i versamenti e esentare gli immobili dati in comodato gratuito al comune o a un ente non commerciale.
Con la legge di Bilancio 2020, quindi, viene riconosciuto agli enti locali di fare delle scelte, anche in deroga ai limiti fissati dalla norma attributiva del potere regolamentare generale in materia di entrate, vale a dire l’ articolo 52 del decreto legislativo 446/1997. Uno degli obiettivi che il legislatore si prefigge con il citato comma 777 è quello di dare maggiori certezze ai contribuenti sulle somme dovute per le aree fabbricabili e, allo stesso tempo, di ridurre il contenzioso che si è creato sulla determinazione del loro valore.
Gli enti hanno il potere di determinare, con delibera del consiglio, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree, per autolimitare il potere di accertamento, qualora l’ imposta venga versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Il dubbio che ancora oggi permane è se l’ amministrazione locale possa accertare un valore maggiore delle aree, rispetto a quello deliberato, qualora il contribuente versi l’ imposta uniformandosi a quello prestabilito. Al riguardo la Cassazione (ordinanza 4969/2018) ha precisato che i comuni hanno il potere di accertare i valori delle aree edificabili in misura superiore a quelli fissati dallo stesso ente, con delibera del consiglio comunale o della giunta, se questi valori risultino inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati di cui l’ ufficio tributi sia in possesso o a conoscenza.
La disposizione che consente ai comuni di fissare dei valori predeterminati ha la finalità di ridurre il contenzioso con i contribuenti, ma non può impedire la rettifica di quelli dichiarati che non siano in linea con i valori di mercato degli immobili. La deliberazione dei valori non può avere altro effetto che quello di autolimitare il potere di accertamento dell’ imposta. L’ ente si obbliga a ritenere congruo il valore nel caso in cui sia stato dichiarato in misura non inferiore a quello deliberato. Tuttavia, il valore minimo delle aree edificabili è un elemento presuntivo che deve essere riconsiderato, se contraddetto da quello maggiore accertato dall’ ente impositore.
Il comune, sempre con regolamento, può stabilire che il contribuente ha diritto al rimborso dell’ imposta pagata per le aree divenute inedificabili, in seguito a variazioni urbanistiche, fissando i termini, i limiti temporali e le condizioni. La norma, però, non può avere effetto per il passato, ma si applica solo dal 2020. Per i rimborsi del tributo devono essere deliberati anche i termini massimi per la retroattività, che non può comunque andare oltre i 5 anni d’ imposta precedenti. Infine, il comune può ritenere valido il pagamento da parte di un contitolare per conto degli altri, differire i termini di versamento del tributo, per situazioni particolari, e, infine, esentare gli immobili dati in comodato gratuito al comune, a altro ente territoriale (provincia, regione) o a un ente non commerciale, purché lo utilizzino esclusivamente per scopi istituzionali o statutari.
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