tratto da Italia Oggi
Rientra nella casistica anche l’emergenza sanitaria che ha causato la chiusura delle attività
Imu, niente sanzioni per i ritardi – Se c’è uno stato di forza maggiore. E il Covid lo è
di Sergio Trovato

Lo stato di forza maggiore esclude l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato pagamento dei tributi alle scadenze fissate dalla legge. Ha sicuramente determinato uno stato di forza maggiore anche la pandemia, che ha comportato la chiusura delle attività commerciali e industriali per un lungo periodo e una crisi economica per i contribuenti interessati. Quindi, anche in caso di ritardato pagamento dell’acconto Imu i contribuenti non devono essere assoggettati al pagamento delle sanzioni, qualora dimostrino che l’omesso versamento dell’imposta nei termini di legge sia dovuto alle difficoltà economiche provocate dall’emergenza sanitaria. La forza maggiore è una causa esterna che costringe il contribuente a commettere la violazione.

I contribuenti non devono essere sanzionati se si è in presenza di situazioni che ostacolano il corretto adempimento degli obblighi tributari. Questa regola va applicata anche in presenza di violazioni commesse per ritardato pagamento della prima rata Imu. Del resto l’articolo 6 del decreto legislativo 472/1997, che disciplina le cause di non punibilità, esonera dal pagamento della sanzione se la violazione viene commessa per forza maggiore. La norma però non chiarisce quando ricorre questa circostanza.
In passato, i giudici di merito hanno sostenuto che costituiscono cause di esclusione delle sanzioni, per forza maggiore, le difficoltà economiche momentanee, che possono dipendere da vari fattori: ritardi nei pagamenti dei crediti delle imprese da parte dell’amministrazione pubblica, mancanza momentanea di liquidità dovuta alla crisi economica, stato di malattia che impedisce il normale svolgimento dell’attività professionale o imprenditoriale. In questi casi è stata ammessa una difesa a ampio raggio per i contribuenti destinatari di accertamenti o cartelle di pagamento con le quali il fisco ha richiesto le sanzioni per il ritardato versamento di imposte e tasse. Rientra nella casistica sopra citata anche l’emergenza sanitaria legata al virus, che ha impedito il normale esercizio delle attività commerciali e industriali.
Le chiusure delle attività e l’abbassamento delle saracinesche sono state imposte con provvedimenti governativi. Per la Cassazione (sentenza 22153/2017) le cause di esonero da responsabilità per le violazioni riguardanti gli omessi pagamenti delle imposte scaturiscono dalla particolarità dell’evento, che può dar luogo alla causa di forza maggiore. La forza maggiore va vista come una causa esterna che obbliga il contribuente a comportarsi in modo difforme da quanto voluto e che lo costringe a commettere la violazione tributaria a causa di un evento imprevisto, imprevedibile e irresistibile. In questo senso si è espressa la Cassazione con l’ordinanza 3049/2018.
I giudici di legittimità hanno richiamato nella pronuncia la sentenza della Corte di Giustizia Ce C/314/06, secondo cui la nozione di forza maggiore, in materia fiscale, «comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi». Pertanto, secondo la Cassazione, la forza maggiore è un’esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, allo stesso non imputabile, «nonostante tutte le cautele adottate». Non a caso il legislatore ha richiesto come requisito minimo «la colpa» per assoggettare i contribuenti al pagamento della sanzione. Qualora vengano contestate le sanzioni irrogate, spetta al giudice tributario svolgere le indagini in ordine all’esistenza degli elementi soggettivi e oggettivi che avrebbero impedito il pagamento di imposte e tasse.

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