Riceviamo e pubblichiamo un articolo del collega Fabio Marra

Come noto il DECRETO 21 ottobre 2020 ad oggetto “Modalita’ e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale. (20A06534) (in GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020)” ha ridisciplinato le classificazioni delle sedi di segreteria convenzionate per l’ Ufficio di Segretario comunale e provinciale in convenzione.

Quanto alla conservazione del trattamento economico del Segretario, e con particolare riferimento al trattamento economico del Segretario in disponibilità, ha articolato i 3 articoli con i commi che seguono:

art. 2 – comma 5

5. In caso di riduzione del numero degli enti aderenti alla convenzione, il segretario gia’ assegnato conserva, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la titolarita’ della sede convenzionata risultante dalla modifica, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla relativa somma delle popolazioni. In tal caso, il segretario puo’ richiedere, con il consenso dell’ente capofila, il collocamento in disponibilita’. 

Art. 3 – comma 3

3. Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarita’ della sede dell’ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella

corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario puo’ richiedere, con il consenso dell’ente capofila, il collocamento in disponibilita’. 

Art. 4 – comma 2

2. Il segretario in disponibilita’, nominato titolare di una sede di segreteria convenzionata, in caso di successiva e nuova classificazione di tale sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3, decade dal beneficio della conservazione del trattamento economico, di cui all’art. 43, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001.

Come si può agevolmente notare, i primi 2 casi di disponibilità (art. 2 comma 5 e art. 3 comma 3) derivano da un accordo del Segretario con l’ Ente di riferimento, il 3^ caso (art. 4 comma 2), invece, si riferisce ad un segretario che dalla disponibilità diviene titolare di convenzione e successivamente titolare di altra diversa convenzione con riclassificazione di sede.

Il DM espressamente stabilisce la decadenza del beneficio della conservazione del trattamento economico al solo 3^ caso, e cioè in caso di disponibile che assume volontariamente una diversa titolarità di sede convenzionata che poi si riclassifica in diversa sede; ciò in quanto, logicamente, la differenza retributiva che gli viene riconosciuta per la eventuale fascia superiore viene ad essere riconosciuta solo per il 1^ passaggio, da disponibile a titolare, e non per i successivi che questi volontariamente voglia e possa assumere

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