tratto da  Italia Oggi Sette - 18 Marzo 2019

Urbanistica, utopia liberalizzazioni  

di BRUNO SANTAMARIA – Italia Oggi Sette – 18 Marzo 2019

È dal 2011 (Dl Salva Italia) che il legislatore italiano ha espressamente codificato l’ obbligo di abrogazione o non applicazione delle norme sia di legge che di regolamenti locali che vietano o limitano la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio. Fanno eccezione solo le dimostrate esigenze di tutela della salute o dell’ ambiente o dei beni culturali. Gli enti locali e le regioni avevano 90 giorni di tempo per adeguare le loro normative a questo principio che trae origine dalla Direttiva Bolkestein recepita nel 2010. E nel 2012 questa esigenza di liberalizzazione è stata estesa a tutte le iniziative economiche.

Nel rispetto dell’ art. 41 della Costituzione l’ art. 1 della legge 27/2012 ha espressamente abrogato tutte le norme che pongono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’ amministrazione o pongono divieti o restrizioni per avviare un’ attività economica. Tutte le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale che pongono limiti, o ritardi, programmi e controlli non ragionevoli o comunque non proporzionati rispetto ad eventuali e particolari finalità pubbliche, sono abrogate, per cui per legge non possono essere applicate.

Ma è costante, invece, il mantenimento di tali norme negli atti programmatori della disciplina urbanistica locale se non addirittura in norme regionali, per cui ogni volta l’ operatore deve misurarsi con l’ ente locale e richiamare questa liberalizzazione se non addirittura fare intervenire il giudice amministrativo, che si è già pronunciato più volte, ribadendo la necessità di rispettare tali principi. Il ritardo che troppo spesso le amministrazioni locali determinano a causa di questi ostacoli normativi in contrasto con la legge creano certamente un danno economico all’ operatore privato (sia industriale che commerciale), poiché i divieti abrogati riguardano tutto il panorama riferito alla libertà di iniziativa economica.

È diritto, pertanto, del privato ingiustamente penalizzato chiedere al giudice anche il risarcimento del danno, poiché l’ amministrazione locale che ritarda o impedisce nuove aperture di attività, se non lo giustifica entro i pochi stretti limiti indicati dalle normative che hanno sancito la liberalizzazione, viola la legge per cui il privato ha la possibilità di ottenere il conseguente risarcimento.

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