Gli alberi secolari possono rappresentare un’insidia: spetta però all’ente proprietario della strada agevolare la sicurezza della circolazione
di Stefano Manzelli – Funzionario di polizia locale, consulente enti locali
Se un conducente perde la vita nell’impatto contro un albero secolare posizionato troppo vicino alla carreggiata non può essere ritenuto penalmente responsabile il proprietario del terreno. Mentre andrà verificata l’eventuale responsabilità dell’ente proprietario della strada che ha l’obbligo di garantire la sicurezza della circolazione. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. IV pen., con la sentenza n. 10850 del 12 marzo 2019. A seguito di un drammatico sinistro contro un albero secolare un utente stradale ha perso la vita e per questo motivo la Corte di appello di Lecce ha condannato il proprietario del fondo per omicidio colposo. Contro questa pesante misura punitiva l’interessato ha proposto con successo ricorso fino ai giudici del palazzaccio. La prescrizione normativa del rispetto dei 6 metri di distanza dal confine stradale prevista dall’art. 16 del cds non si applica alle alberature secolari. Ma solo alle piantumazioni successive all’entrata in vigore del codice stradale. In buona sostanza come confermato anche dal ministero dei trasporti con il parere n. 3224/2011 le distanze minime dal confine stradale trovano applicazione concreta solo per le nuove alberature. Ovvero per la vegetazione piantata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 285 del 1992. Spetta all’ente proprietario della strada e non al titolare del fondo attivarsi per mettere in sicurezza la circolazione stradale in presenza di alberature e altri ostacoli fissi posizionati vicino alla carreggiata, conclude il collegio.
Cass. pen., Sez. IV, 12 marzo 2019, n. 10850
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