tratto da self-entilocali.it
Orario di lavoro, interruzione ferie, sospensiva cautelare e altri chiarimenti dell’ARAN
Pubblicato il 18 febbraio 2020
Orario di lavoro
L’Aran con l’orientamento applicativo CFL64/2019 ha chiarito che al lavoratore che presta servizio nel giorno del riposto settimanale spetta:
– un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria spettante, ex art. 24, comma 1 del CCNL Regioni e Autonomie Locali 14.09.2000, commisurato alle ore di lavoro effettivamente prestate, ad esempio se il valore della retribuzione oraria è pari a 100, l’importo del compenso aggiuntivo dovuto al lavoratore sarà pari a 50;
– anche un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa effettivamente resa, ex dichiarazione congiunta n. 13, CCNL Regioni ed Autonomie Locali 5.10.2001. Le suddette ore dovranno essere portate in diminuzione alla durata ordinaria della settimana in cui il lavoratore fruirà del riposo compensativo. Tale riposo non può essere oggetto di rinunzia da parte del lavoratore e né essere sostituito con forme di monetizzazione, trattandosi di diritto soggettivo garantito dalla legge.
L’Agenzia ha ricordato che qualora il lavoratore prestasse servizio nel giorno del riposto settimanale il compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria a lui spettante è pienamente cumulabile con ogni altro trattamento accessorio collegato alla prestazione resa dal servizio, ex art. 24, comma 4 del CCNL Regioni e Autonomie Locali 14.09.2000.
Conguaglio post sospensiva cautelare
Al dipendente titolare di posizione organizzativa che venga dapprima sospeso dal servizio in via cautelare, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 11.04.2018, poi assolto in quanto il fatto contestato non sussiste, e successivamente venga revocato il provvedimento sospensivo, spetterà la retribuzione di posizione.
L’Aran, nell’orientamento applicativo CFL68/2019, ha ricordato che la disposizione dell’art. 61 comma 8 del CCNL FL 21.05.2018 prevede che in caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste”, come nel caso di specie, quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, dovrà essere conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio; sono invece escluse da tale conguaglio le indennità e i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario.
Pertanto, la retribuzione di posizione non potendo essere ricondotta, per natura e caratteristiche legittimanti, alle indennità connesse alla presenza di servizio, dovrà essere oggetto di conguaglio una volta che al dipendente titolare della posizione organizzativa venga revocato il provvedimento di sospensione cautelare a seguito di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste”.
Aspettativa legge 183/2010
L’aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali, prevista dall’art. 18 della legge 183/2010, è aggiuntiva all’aspettativa prevista dall’art. 39 del CCNL FL 21.05.2018.
L’Aran, nell’orientamento applicativo CFL55/2019, ha precisato che l’aspettativa prevista dall’art. 18 della legge 183/2010, per la sua particolare natura e per i suoi contenuti rappresenta un’autonoma tipologia di aspettativa diversa da quella per motivi personali e familiari prevista dall’art. 39 del CCNL FL 21.05.2018.
Computo ore per visite mediche
Nel computo delle ore di assenza per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici si possono anche considerare opportunamente dei fattori di variabilità connessi ai tempi di percorrenza, che potrebbero risentire di fattori esterni o accidentali, come ad esempio traffico, mezzo utilizzato per lo spostamento e imprevisti di altro tipo.
Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL61/2019.
L’Agenzia ha richiamato l’art. 35, comma 9 del CCNL FL 21.05.2018 che dispone che l’assenza per fruizione dei permessi orari per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici deve essere giustificata mediante attestazione di presenza, contenente informazioni anche in ordine all’orario della visita o terapia rilasciata dal medico o dal personale amministrativo della struttura che l’ha effettuata.
Il dipendente dovrà anche indicare anche la prevista durata del permesso di cui intende fruire.
Ai fini del computo delle ore di permesso, l’ente dovrà dunque considerare sia le risultanze delle attestazioni di presenza rilasciate e degli orari ivi indicati ma anche di quei margini di flessibilità relativi a tempi di percorrenza e imprevisti collegati o di altro tipo. Tale computo, così determinato, inciderà sul monte ore disponibile con riferimento all’orario di lavoro ordinario.
Pertanto, in caso di assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, ove emergessero discrepanze tra l’orario della durata della visita, terapia, prestazione specialistica o esame diagnostico e la durata del permesso richiesta dal dipendente, l’ente potrà richiedere specifici chiarimenti, al fine di poter riconoscere eventuali margini di flessibilità nel computo delle ore di permesso da riconoscere al dipendente.
Interruzione godimento ferie
Il godimento delle ferie si interrompe in caso di svolgimento di terapia salvavita in regime di ricovero ospedaliero.
Questo il chiarimento fornito dall’Aran con l’orientamento applicativo CFL66/2019.
L’Agenzia ha ricordato ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 16 del Ccnl Funzioni Locali 21.05.2018, l’effetto interruttivo delle ferie è ammissibile solo qualora si tratti di un giorno di effettivo svolgimento di terapia salvavita in regime di ricovero ospedaliero, così come previsto ai sensi dell’art. 37 del predetto CCNL.
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