La responsabilità del segretario chiamato a sostituire le posizioni di responsabilità assenti
Il segretario generale che si sostituisce al Dirigente del Settore competente, assente temporaneamente per ferie, nell’apposizione del parere di regolarità contabile a corredo di una delibera di Giunta che, successivamente, si riveli generatrice di uno specifico pregiudizio patrimoniale, non risponde del danno se non ha una conoscenza puntuale ed approfondita di tutti i profili normativi, procedimentali e di merito della tematica trattata.
Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Piemonte, con la sentenza n. 188 depositata il 14 ottobre 2015.
Nel caso di specie la Procura contabile aveva richiesto il risarcimento del danno arrecato all’ente in conseguenza della mancata definizione di una procedura espropriativa.
In particolare, dopo l’emissione del provvedimento di stima dell’indennità di esproprio da parte della Commissione Provinciale, l’ente aveva omesso di opporsi nei tempi e di avviare le attività necessarie per effettuare il pagamento dell’indennità a favore dei proprietari.
I giudici contabili hanno quindi affermato la responsabilità amministrativa sia del Sindaco che del Dirigente dell’Ufficio Tecnico, che avrebbero dovuto imprimere gli opportuni impulsi e le necessarie sollecitazioni per assicurare la rapida definizione della vertenza con i proprietari dell’area.
Al contrario, hanno escluso la sussistenza della colpa grave nella condotta tenuta dal segretario chiamato a rendere il parere in sostituzione del dirigente del settore tecnico competente alla gestione della procedura di espropriazione, temporaneamente assente, stante l’assenza di una sua conoscenza completa, puntuale ed esaustiva dell’argomento oggetto di trattazione deliberativa, nonché dei suoi naturali antecedenti.
Tale condotta, senza dubbio connotata da colpa, in quanto il segretario “avrebbe potuto documentarsi preventivamente in modo compiuto, approfondendo maggiormente la tematica e mettendo in risalto l’elevata probabilità di una soccombenza dell’Ente civico nella causa intentata dai proprietari del terreno, alla luce di un apprezzamento oggettivo ed imparziale dei relativi presupposti”, non raggiunge evidentemente quello spessore di gravità e di inescusabilità richiesto dall’articolo 1, comma 1, della Legge 20/1994, anche tenendo conto della molteplicità dei compiti propri, gravosi e complessi, rimessi dal quadro normativo di riferimento alla figura del Segretario comunale.
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