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Avvio di procedimenti amministrativi, per le osservazioni il termine non è perentorio
di Aldo Milone
Conla sentenza n. 5788/2019, il Tar Campania ha enunciato rilevanti principi di diritto in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, e in particolare sulla difesa del privato contro la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di una sua istanza.
Il caso

Il giudizio è stato instaurato a seguito dell’impugnazione di un provvedimento che disponeva di annullare in autotutela il permesso di costruire, emesso da un Comune successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento, con le ragioni per cui quel permesso risultasse illegittimo, e senza prendere in esame le osservazioni presentate dal privato in quanto ritenute tardive. L’ente, in particolare, motivava l’atto di annullamento limitandosi meramente a ribadire le ragioni ostative illustrate in sede di comunicazione partecipativa, svalutando così quanto offerto in sede istruttoria.

Normativa di riferimento

La norma che assume rilievo è l’articolo 10-bis della legge 241/1990 secondo cui, nei procedimenti a istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.

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