18/10/2019 – Strisce blu per il disabile anche se non ha la patente

Strisce blu per il disabile anche se non ha la patente
di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24936, del 7 ottobre 2019, ha affermato che anche le persone disabili che non hanno la patente e un’auto propria, come per esempio coloro che hanno problemi intellettivi o motori molto gravi, hanno diritto a parcheggiare gratuitamente l’automobile di chi li accompagna in centro, negli stalli a strisce blu, quando gli spazi di sosta riservati a chi ha un handicap sono occupati.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di una ONLUS nei confronti del Comune.
Il caso
La Corte d’Appello aveva confermato l’ordinanza con cui il Tribunale di Torino, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda relativa alla concessione dello “spazio auto di sosta personale”, ha rigettato le restanti domande (inibitorie e risarcitone) relative all’omessa previsione da parte del regolamento di un Comune piemontese, per i disabili non provvisti di patente e auto, di usufruire del permesso gratuito di sosta nei parcheggi delimitati dalle strisce blu, ove non risultino disponibili gli spazi che il Comune prevede per i disabili.
La Corte d’Appello ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado secondo cui non è configurabile alcuna discriminazione, rispondendo la disciplina comunale a criteri di equilibrio e ragionevolezza e tenendo conto di situazioni ed esigenze differenti in capo ai disabili. Peraltro, è stato osservato che, a prescindere dalla configurabilità, o meno, del profilo discriminatorio nei casi di vantaggi meramente economici, non risulta che le esigenze di frequentazione del centro sociale da parte di soggetti che accompagnano i disabili siano di frequenza e durata tali da determinare, ove i parcheggi riservati ai disabili fossero occupati, un esborso esorbitante o anche solo consistente rispetto alle ordinarie capacità economiche, non incidendo quindi sulla sua libertà di movimento.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l’ONLUS (si trattava di una ONLUS per l’Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva).
L’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione accoglie i motivi di ricorso della ONLUS. Per i giudici di legittimità è indiscutibile che i disabili, per accedere al centro cittadino, non abbiano le medesime opportunità delle persone non disabili, che possono servirsi senza difficoltà di altri mezzi di locomozione, quali biciclette o motocicli, che sono, invece, interdetti normalmente ai disabili, o mezzi pubblici il cui utilizzo è consentito anche ai disabili, ma con modalità di non sempre facile applicazione.
L’agevolazione economica della gratuità della sosta rappresenta, quindi, un incentivo per indurre le persone disabili a condurre una vita di relazione assimilabile a quella della persone normodotate, e questo aspetto il Comune lo ha pienamente colto, concedendo meritoriamente ai disabili muniti di patente e proprietari di un veicolo un benefìcio che va ben al di là del risparmio patrimoniale del costo del parcheggio, incidendo soprattutto sull’aspetto psicologico della loro esistenza.
D’altra parte, lo stesso Comune non ha fatto altro che dare attuazione ai principi della L. n. 104/1992, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, la quale si propone di realizzare l’inserimento e l’integrazione sociale della persona affetta da handicap anche con interventi di tipo economico a sostegno suo e del nucleo familiare (art. 8), di stimolare i Comuni ad assicurare, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone disabili non in grado di servirsi di mezzi pubblici (art. 26, comma 2), garantendo altresì appositi spazi riservati ai loro veicoli, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati (art. 28, comma 1).
L’Amministrazione comunale, in quanto verosimilmente conscia che gli appositi spazi riservati al parcheggio esclusivo degli invalidi sono normalmente insufficienti, ha rilasciato ai disabili muniti di patente e proprietari di veicolo uno speciale permesso gratuito per il parcheggio sulle strisce blu del centro cittadino. Tuttavia, nel far ciò, il Comune ha contestualmente posto in essere una condotta discriminatoria indiretta ai danni dei disabili (presuntivamente affetti da una patologia più grave) non muniti di patente e non proprietari di un autoveicolo, che necessitano per i loro spostamenti del necessario ausilio di un familiare, i quali possono parimenti fruire dello stesso permesso (negato alla ricorrente) solo se in grado di documentare accessi frequenti nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, di assistenza e cura.
Non vi è dubbio che una tale previsione si configuri come discriminatoria ai danni di quest’ultima categoria di disabili, non reputandosi meritevole di tutela l’accesso gratuito del disabile al centro cittadino per motivi di mero svago e di relazione sociale (come invece consentito ai disabili con patente ed autoveicolo).
Emerge dal provvedimento impugnato, e soprattutto da quello del giudice di primo grado, di cui entrambe le parti hanno ampiamente riportato il contenuto, che il motivo della diversità di trattamento prevista dal Comune tra i disabili muniti di patente ed autovettura e quelli costretti a ricorrere all’ausilio di familiari per il loro trasporto risiede nell’intento di prevenire abusi nell’utilizzo del permesso speciale da parte degli stessi familiari: se è pur vero che un tale rischio effettivamente sussiste, lo stesso non può certo essere risolto negando un diritto, ma predisponendo un adeguato, anche severo, sistema di controlli e sanzioni.
Deve quindi accogliersi il ricorso.

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