18/10/2019 – Sempre illegittimo l’utilizzo reiterato della proroga tecnica dei contratti di servizio

Sempre illegittimo l’utilizzo reiterato della proroga tecnica dei contratti di servizio
di Michele Nico
Non è possibile utilizzare lo strumento della «proroga tecnica» in modo reiterato. Con la delibera n. 882/2019 l’Anac ha cesurato l’operato di un Comune che ha più volte prorogato il contratto del servizio calore per gli edifici comunali. L’autorità anticorruzione ha ribadito che l’uso improprio delle proroghe contrattuali si configura quale violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

L’articolo 106, comma 11, del Dlgs 50/2016 (codice dei contratti) ammette, a determinate condizioni, una facoltà di proroga «limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente», specificando che «in tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante».

L’Anac ha precisato però che questa norma va interpretata in modo restrittivo e che «in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcun spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara».

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