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Concorsi pubblici, impossibili le integrazioni documentali

Il Tar sul potere dell’Amministrazione di richiedere integrazioni documentali in carenza di una dichiarazione prevista a pena di esclusione

La clausola di automatica esclusione per l’ipotesi di carenza, anche parziale, della documentazione prescritta dal bando, inserita nella “lex specialis” della procedura, impedisce di richiedere al concorrente l’integrazione documentale, perché tale clausola costituisce per l’amministrazione un autovincolo ai fini delle determinazioni in ordine all’ammissibilità degli aspiranti e preclude l’esercizio di alcun apprezzamento discrezionale, inibendo un’integrazione postuma degli elementi forniti a corredo dell’istanza

Il Tar Campania sul potere dell’amministrazione di escludere una concorrente per la mancata presentazione di una dichiarazione allegata alla domanda di partecipazione, e sull’eventuale obbligo di permettere l’integrazione documentale (Tar Campania, 2 luglio 2018, n. 4353)

Il Tar chiarisce che una cosa è integrare una documentazione incompleta, altra è la mancanza di una documentazione da rendere sotto forma di autodichiarazione – come quella omessa dal concorrente – per la funzione assolta, necessariamente richiesta a pena di esclusione, e quindi non integrabile a posteriori.

Pertanto non sussisteva in capo alla P.A. alcun obbligo dell’amministrazione di richiedere i chiarimenti alla ricorrente in ordine alla dichiarazione.

Il soccorso istruttorio e l’auto-responsabilità dei concorrenti

A questo proposito viene citato quel filone giuriprudenziale per il quale, nelle gare pubbliche, il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’auto responsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione: in sostanza, chiarisce il TAR il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla “lex specialis” (specie se si è in presenza di una clausola univoca).

Infatti in quest’ultimo caso la sanzione dell’esclusione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte e, conseguentemente, l’integrazione si risolverebbe in un effettivo “vulnus” del principio di parità di trattamento.

In definitiva, secondo i precedenti citati in sentenza, in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell’Amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla “lex specialis”, una dichiarazione o documentazione conforme al bando.

La clausola di automatica esclusione è un autovincolo per l’amministrazione procedente

La clausola di automatica esclusione per l’ipotesi di carenza, anche parziale, della documentazione prescritta dal bando, inserita nella “lex specialis” della procedura, costituisce per l’amministrazione un autovincolo ai fini delle determinazioni in ordine all’ammissibilità degli aspiranti e preclude l’esercizio di alcun apprezzamento discrezionale rispetto alle anomalie riscontrate nella documentazione prodotta, inibendo un’integrazione postuma degli elementi forniti a corredo dell’istanza

In allegato Tar Campania, 2 luglio 2018, n. 4353

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