18/09/2023 – Richiesta di parere concernente l’applicabilità dell’art. 7 d.lgs. n. 39/2013 nei confronti di due componenti del consiglio di amministrazione di società pubblica

Atto del Presidente del 6 settembre 2023 – fasc.3777.2023

Fascicolo URAV n. 3777/2023

Con riferimento alla nota in oggetto – con la quale è stato richiesto un parere dell’Autorità in merito alla sussistenza di un’ipotesi di inconferibilità ex art. 7 d.lgs. n. 39/2013 in capo al presidente e ad un componente del consiglio di amministrazione di …omissis…, società in house del Comune …omissis…- si rappresenta quanto segue.

 La società …omissis… è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2497 e 2497 bis c.c. Socio unico è il Comune …omissis…, nei cui confronti l’ente svolge oltre l’80% della sua attività, come riportato nello Statuto (art. 4) nonché attestato nell’ultimo bilancio, riferito all’anno 2022. Si tratta, dunque, di una società in house deputata alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locali, dei parcheggi e degli ulteriori servizi strumentali ad essi connessi. Detta tipologia di ente è ricompresa nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 39/2013 in quanto riconducibile alla nozione di “ente di diritto privato in controllo pubblico” di cui all’art. 1, comma 2, lett. c).

 L’art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 39/2013 prevede che “[…] a coloro che nell’anno precedente […] siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: […] d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”. La norma si riferisce agli amministratori come definiti dall’art. 1, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 39/2013, ossia “gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”.

 Giova rilevare che in data 29 luglio 2023 è decorso il cd. “periodo di raffreddamento” previsto dalla norma, pari ad un anno. Nel caso di specie osta, altresì, all’applicazione dell’art. 7 d.lgs. cit. la circostanza che l’ente “in provenienza” coincida con l’ente “in destinazione”. Come chiarito dalla delibera CIVIT n. 48/2013, infatti, il divieto opera “nel caso di nomina o di conferimento dell’incarico di presidente o di amministratore delegato presso un diverso ente, ma non nel caso di conferma, perché è evidente che la sostituzione nei detti incarichi alla scadenza del precedente mandato impedirebbe la reiterazione della nomina del presidente, o amministratore delegato, che abbia ben svolto il proprio compito, per un periodo maggiore di quello previsto dalla norma in esame”.

 Ad ogni buon fine si evidenzia che, per quanto riguarda la carica di presidente né dallo Statuto né dalla visura ordinaria della società risultano attribuite deleghe gestionali. Per quanto riguarda il …omissis…, invece, sarebbero state attribuite dal 23 novembre 2021 al 29 luglio 2022 – in qualità di membro del consiglio di amministrazione di …omissis…- le deleghe per il Sistema di Trasporto rapido …omissis…, per il progetto di riordino del servizio di trasporto pubblico urbano su gomma, per i progetti dei nuovi sistemi di controllo, produzione ed accesso ai servizi di trasporto pubblico e per l’impiego di veicoli a basse emissioni o a emissioni zero. In quest’ottica la posizione rivestita dal …omissis…è assimilabile a quella di amministratore delegato. Tuttavia, in base alle informazioni fornite l’incarico “in destinazione” non prevede deleghe, con la conseguenza che la fattispecie concreta non sarebbe comunque sussumibile nell’art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. cit.

Infine, per completezza di istruttoria, si precisa che la carica di socio di ente di diritto privato in controllo pubblico non rientra tra quelle sottoposte al regime delle inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013. Invero, la qualità di socio unico della società in esame non è rivestita dal sindaco …omissis… a titolo personale ma lo stesso partecipa all’assemblea in rappresentanza del Comune, titolare effettivo delle quote.

Tanto premesso, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 6 settembre 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente 

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