18/09/2023 – Quorum giunta comunale

Territorio e autonomie locali

 14 Settembre 2023

Categoria 

05.03.01 Composizione, funzionamento, competenze, durata in carica

Sintesi/Massima 

In tema di quorum strutturale delle sedute consiliari previsto dallo statuto, per il giudice amministrativo l’indicazione del numero dei consiglieri prevista ha “carattere meramente esplicitativo” essendo calibrata sulle disposizioni statali vigenti al momento dell’approvazione statutale.

Testo 

(Parere n.23046 del 22.8.2023) Il segretario di un ente ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in materia di quorum utile per la validità delle sedute della giunta comunale. È stato evidenziato che la giunta del Comune di …, ente avente popolazione di circa 3.800 abitanti, è composta, in coerenza con la vigente normativa statale, dal sindaco e da quattro assessori. L’ente, pur avendo applicato l’articolo 16 del d.l. n.138/2011, convertito con legge n.148/2011 – successivamente modificato dalla legge n.56/2014 -, che al comma 17 prevede, per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il numero massimo di quattro assessori, non ha modificato dopo l’entra in vigore della predetta norma statale, le norme statutarie riguardanti la composizione ed il quorum delle assemblee della giunta. Infatti, lo statuto prevedeva all’articolo 23 che la giunta fosse formata dal sindaco e da sei assessori ed all’art.25, comma 3, che le sedute fossero valide con la presenza di quattro componenti, sindaco compreso, e che le deliberazioni fossero adottate a maggioranza; pertanto, le norme statutarie non erano state al tempo adeguate a quelle statali. Il segretario comunale ha evidenziato che solo la nuova amministrazione comunale, insediatasi il 30 giugno 2022, ha approvato il nuovo statuto con deliberazione del c.c. del 9 agosto 2022, al fine di adeguare le norme statutarie a quelle statali, commettendo però un errore materiale. Infatti, mentre l’articolo 24 del nuovo statuto riporta correttamente il numero degli assessori previsti per il comune in oggetto, in quanto dispone che “La Giunta è composta dal Sindaco e da 4 assessori …”, per mero errore materiale, nell’articolo 26, comma 3, del nuovo statuto è stato trasfuso integralmente il testo dell’art.25, comma 3, del vecchio statuto, il quale prevede che “Le sedute sono valide se sono presenti 4 componenti, Sindaco compreso, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti”. Tale disposizione presuppone che il calcolo della maggioranza dei presenti per la validità delle sedute di giunta sia stato effettuato su un numero di sei assessori e non di quattro; pertanto, l’articolo 26 del nuovo statuto non è coerente con il citato articolo 24 dello statuto e con le norme statali vigenti in materia. Il segretario ha precisato che, successivamente al ridimensionamento dell’organo giuntale da sei a quattro assessori e nelle more della approvazione delle modifiche statutarie, la quasi totalità delle delibere di giunta è stata adottata con la presenza di tre componenti, compreso il sindaco, quindi rispettando la norma statale. Si osserva che la legislazione statale, intervenuta sul numero massimo degli assessori successivamente all’adozione dello statuto comunale, ha abrogato, come prevede l’articolo 1, comma 3, del TUOEL, la normativa statutaria con essa incompatibile. Il segretario ha chiesto però se l’attuale articolo 26, comma 3, dello statuto, concernente il quorum strutturale delle sedute di giunta, approvato con delibera consiliare del 9 agosto 2022, quindi successivamente all’entrata in vigore della normativa statale sopra richiamata, debba considerarsi legittimo e vincolante oppure, tenuto conto dell’errore materiale segnalato, possa essere disapplicato in quanto in contrasto con il TUOEL, con la legge n.56/2014 e con il principio universalmente adottato per la validità delle sedute che è quello della maggioranza assoluta e quindi della metà più uno dei componenti. Nel caso di specie le sedute della giunta sono valide se partecipano tre componenti compreso il sindaco. Al riguardo, si ritiene che, ferma restando l’urgenza di provvedere alla rettifica del citato art.26, comma 3, dello statuto comunale, sebbene la pubblica amministrazione non possa disapplicare le regole da essa poste, se non previo ritiro ed ancorché illegittime (cfr. Consiglio di Stato n.3357/2010), non può non tenersi conto che, nella fattispecie in esame, la novella legislativa che ha interessato il numero dei componenti della giunta ha inciso indirettamente anche sulla normativa statutaria in materia di quorum dell’organo giuntale. A tale proposito, è opportuno richiamare il ragionamento sviluppato dal TAR Lecce nella sentenza n.2136/2013 in tema di quorum strutturale previsto dallo statuto per le sedute di consiglio comunale. Nella sentenza in questione, il citato giudice amministrativo ha osservato come la puntuale indicazione del numero dei consiglieri prevista avesse “carattere meramente esplicitativo” essendo calibrata sulle disposizioni statali in vigore al momento della approvazione dello statuto ed essendo evidente come, venute meno queste ultime, l’esplicitazione suindicata non avesse più ragione di sussistere. Nella stessa pronuncia è stato precisato, inoltre, che “… data la natura secondaria della normativa statutaria comunale rispetto alle fonti legislative statali e regionali, la stessa debba leggersi “secundum costitutionem” (rispetto alla quale l’art.117, comma 2, lett. p, chiarisce che “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: … legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”) e, comunque, secondo un’interpretazione conforme alla legge nazionale, in linea con il principio di riparto normativo delineato dall’art.117 Cost.”.

 

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