18/09/2018 – Danno erariale per l’affidamento dell’incarico di supporto al RUP

Danno erariale per l’affidamento dell’incarico di supporto al RUP

V. Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 18/9/2018)

“Il caso oggetto di censura da parte dei giudici contabili riguarda non solo la legittimità dell’incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ma anche l’utilità effettiva che l’Ente locale ha ottenuto dal citato incarico. Dopo attento esame da parte della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con la sentenza 12 settembre 2018, n. 115 sono stati condannati per danno erariale il dirigente e il RUP per l’illegittimo affidamento dell’incarico a soggetto esterno delle attività di supporto al RUP.”

 

SEGUE  la sentenza 12 settembre 2018, n. 115 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo

Sent. 115/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte dei Conti

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

composta dai signori magistrati:

Tommaso Miele                     Presidente

Federico Pepe                        Giudice

Gerardo de Marco                 Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 19796 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti dei signori:

Giuliano ROSSI (RSS GLN 72R28 G438Q), difeso dagli Avv.ti Ugo Di Silvestre (DSL GUO 56L10 C750L) e Michela Minati (MNT MHL 72P48 C632Z) del Foro di Pescara;

Fabrizio TRISI (TRS FRZ 68P22 G482M), non costituito.

Uditi all’udienza pubblica del 19 giugno 2018 il Procuratore Regionale Maurizio Stanco e gli Avv.ti Di Silvestre e Minati.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 20 dicembre 2017 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i signori Rossi e Trisi, nella loro rispettiva qualità di dipendente e di dirigente del Comune di Pescara all’epoca dei fatti, chiedendone la condanna al risarcimento, in favore dell’ente locale di appartenenza, dell’importo complessivo di euro 48.448,40 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

Secondo quanto riferito in citazione, l’attività istruttoria ha tratto origine da notizie di stampa concernenti criticità e di profili di illegittimità connessi all’avvenuto conferimento, in favore dell’arch. Michele Lepore, da parte del comune di Pescara, dell’incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (di seguito: RUP) per la realizzazione del nuovo Teatro comunale, nell’area di risulta della ex Stazione ferroviaria.

In esito all’istruttoria svolta dalla Guardia di Finanza, per delega della Procura contabile, è emerso che l’originario RUP (Giuliante) il 15 novembre 2011 aveva interpellato cinque dirigenti tecnici del comune per sapere se vi fossero tecnici comunale eventualmente disponibili ad assumere l’incarico di supporto al RUP, avendone competenza ed esperienza, in ragione della particolarità e della complessità degl’interventi da realizzare; si preannunciava, nell’occasione, che l’incarico sarebbe stato affidato ad un tecnico esterno.

La richiesta dell’originario RUP (Giuliante) rimaneva senza riscontro.

Peraltro, il 10 aprile 2012 il RUP comunicava le proprie dimissioni dall’incarico, che veniva quindi conferito all’Ing. Rossi, odierno convenuto.

Quest’ultimo il 9 maggio 2012 certificava la sussistenza dei presupposti per far ricorso a professionisti esterni per accertata indisponibilità dell’organico interno alla struttura dell’Ente. Conseguentemente il Trisi, quale dirigente competente, lo stesso giorno, conferiva all’architetto Michele Lepore l’incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento denominato «Realizzazione Teatro comunale presso Area di risulta», impegnando la spesa occorrente di € 48.448,40, spesa finanziata con proventi derivanti da permessi a costruire, stipulando in pari data, con il nominato architetto, la convenzione di incarico professionale.

Si riferisce in citazione che nella determinazione di incarico a firma del Dirigente Trisi era evidenziata, nelle premesse, la necessità di “procedere alla redazione ed approvazione del primo livello di approfondimenti tecnici preliminare nel rispetto dei vincoli esistenti e dei limiti di spesa prestabiliti, al fine di assicurare la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche, nonché il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario” e che, a tal fine, fosse, altresì, necessario individuare una figura professionale capace di supportare il Responsabile Unico del Procedimento per la supervisione durante la fase progettuale e la fattibilità dell’opera. Tale evidenziazione trovava riscontro nella convenzione, stipulata dal Comune con il Lepore, nella quale l’oggetto dell’incarico risulta definito come segue: “La collaborazione consiste nell’espletamento delle attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10 del Codice dei contratti pubblici e, specificatamente, apportando attività tra loro omogenee, così come contemplate nella Tabella B6 del D.M. 04.04.2001, ovvero pre-progetto e fattibilità intervento, supervisione, coordinamento e verifica alla progettazione preliminare”.

Il 18 ottobre 2012 il Progetto preliminare per la realizzazione del Teatro civico veniva verificato dai progettisti architetto Trisi, geologo Di France-sco, architetto Gigante, architetto Iezzi e geometra Giuliante, nonché dal RUP Rossi e dal verificatore ingegner Pepe, e – il successivo 28 dicembre 2012 – approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1043, con riserva di successiva approvazione del Progetto Definitivo da parte del Consiglio comunale.

Per l’incarico di supporto al RUP era pagata al Prof. Arch. Lepore la somma di euro 48.448,40. Il progetto, peraltro, non veniva poi neppure realizzato, come rilevabile nei documenti di causa.

Secondo il Pubblico Ministero, la somma versata al Lepore costituisce danno per il Comune di Pescara, in quanto l’attribuzione di incarichi a soggetti esterni da parte della pubblica amministrazione è subordinata al rispetto di regole rigorose e di stretta interpretazione (si citano, ex multis: Sez. Lombardia, sent. 26 del 2012; Sez. Abruzzo, sent. 67 del 2016; e precedenti ivi richiamati). Dagli elementi raccolti ritiene, infatti, che l’Ente, capoluogo di Provincia e attrezzato con un significativo assetto burocratico e tecnico, fosse dotato – nel proprio àmbito – di plurime unità di personale aventi la necessaria professionalità per svolgere funzioni di supporto al RUP, come si evince immediatamente allo scorrere anche del solo elenco dei dirigenti tecnici innanzi riferito, nonché a quello dei dirigenti e funzionari che hanno sottoscritto il verbale di verifica del progetto preliminare: architetti, ingegneri, geologi, geometri. Esistevano, cioè, idonee risorse a disposizione dell’apparato amministrativo, come dimostra la stessa richiesta esplorativa di disponibilità operata preliminarmente dal RUP originario.

Il Rossi, peraltro, con “inusitata celerità”, sulla base di quella richiesta risalente a sei mesi prima ebbe a certificare l’inesistenza di personale interno disponibile, senza svolgere alcuna ulteriore verifica. Il Trisi, a sua volta, “con altrettanta repentinità”, senza svolgere alcun approfondimento ha adottato la delibera di nomina del Lepore stipulando contestualmente la convenzione professionale (peraltro senza indicare una precisa attività da svolgere, ma rendendo l’incarico generico o indeterminato), lasciando così intendere che l’operazione fosse preordinata.

Al riguardo, la Procura rimarca ancora che:

 –       non esiste, in atti, alcun documento che attesti l’attività svolta dal Lepore, in adempimento dell’incarico assegnatogli, rendendo – sostanzialmente – indistinguibile l’attività svolta dal RUP in proprio e quella, aggiuntiva, di chi era stato incaricato di sostenerlo;

–        il verbale di verifica del progetto preliminare, adottato sotto la data del 18 ottobre 2012 e sottoscritto da tutti tecnici dipendenti dell’Ente, non reca alcuna menzione del contributo offerto dall’esperto esterno alla realizzazione del progetto medesimo e offre, al contrario, ulteriore conferma di un assetto attrezzato della burocrazia comunale per l’esigenza manifestatasi;

–        non essendo chiariti, in origine, i compiti assegnati al Lepore, né essendo verificabile il puntuale adempimento da questi offerto alle generiche incombenza dell’incarico medesimo, non è consentito stabilire un altro presupposto fondamentale di legittimità dell’azione amministrativa nella vicenda, costituito dalla “proporzionalità del compenso” rispetto all’opera prestata.

In conclusione, in citazione si osserva che “tanto la condotta del Rossi nel precostituire, con superficialità, i presupposti per la nomina del collaboratore esterno, quanto quella del Trisi, nel disporne la nomina (con stipula della relativa convenzione), risultano non solamente non legittime, ma anche affette da colpa grave e produttive del danno patrimoniale sofferto dal Comune, per aver pagato un estraneo all’Ente affinché offrisse un’indeterminata e non misurabile prestazione, pur in presenza di risorse interne idonee allo svolgimento di attività tecniche, sebbene comportanti elevato livello di conoscenza e di professionalità”.

Di questo danno la Procura chiede, quindi, il risarcimento a carico dei due convenuti.

2. Entrambi gli odierni convenuti erano stati invitati dalla Procura a fornire le proprie deduzioni difensive ai sensi dell’art. 67 del codice della giustizia contabile (di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174).

Il solo convenuto Rossi ha presentato le proprie osservazioni con memoria del 16 ottobre 2017.

Tuttavia, il Procuratore non le ha ritenute condivisibili e quindi ha emesso l’atto di citazione per cui è causa.

3. Il solo convenuto Rossi si è costituito in giudizio con memoria depositata il 28 maggio 2018. Egli ha svolto le considerazioni e sollevato le eccezioni di seguito compendiate:

–        erronea interpretazione ed applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 7, e 90, comma 6, del Codice degli Contratti Pubblici (D.Lgs. 12.04.2006 n. 163) ed art. 10, comma 1 lett. d) e comma 5, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 05.10.2007 n. 207), vigenti all’epoca dei fatti (ed oggi abrogate);

–        in particolare, il citato articolo 10, comma 7 (erroneamente citato come articolo 7 in citazione), stabiliva che “nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esse non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del responsabile possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico – finanziario, amministrativo, organizzativo e legale che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa e copertura rischi professionali”;

–        l’art. 90, appartenente al Capo IV del medesimo D.Lgs., relativo ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e, più precisamente, alla progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, al comma 6, prevede(va) che “le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lett. d), e), f), fbis),g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico ovvero in caso difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento”;

–        l’art. 10, comma 1. lett. d) del regolamento di esecuzione dispone a sua volta che “il Responsabile del Procedimento, accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 90, comma 6, del codice (.(omissis)(.verifica l’effettiva possibilità di svolgere all’interno dell’amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l’ausilio delle consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell’intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi”; i successivi commi 4 e 5 dispongono che il “responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice, nel caso di inadeguatezza dell’organico, egli propone all’amministrazione l’affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e modalità di cui all’art. 261 (omissis)”;

–        infine, il D.M. 04.04.2001 del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, alla “Tabella B6” individua l’onorario relativo, appunto, alle attività di supporto al RUP, nelle quali, non a caso, non è previsto che il soggetto destinatario dell’incarico di supporto al RUP rediga atti, elaborati progettuali, grafici, relazioni tecniche, ecc.;

–        è di tutta evidenza che il consulente esterno di supporto al R.U.P. non può e non deve compiere alcuna attività di progettazione, bensì tutte quelle attività strumentali mediante l’esercizio di specifiche competenze tecniche, economico – finanziarie, amministrative, organizzative e legali che costituiscano il presupposto per il corretto esercizio dei compiti funzionalmente attribuiti al RUP (supervisione, coordinamento e verifica della progettazione, supervisione della direzione dei lavori, supervisione alla sicurezza, funzioni amministrative, validazione progetto);

–        inoltre, le attività di accertamento del R.U.P. circa la sussistenza, all’interno dell’amministrazione di appartenenza, delle idonee figure professionali di supporto devono essere svolte, a rigore di legge, sulla base “delle indicazioni”, “degli atti” e “delle attestazioni” del Dirigente competente;

–        il R.U.P., da parte sua, nell’accertare le condizioni di legge non è tenuto, né vincolato, ad ipotesi tassative di ricerca di personale interno all’amministrazione di riferimento;

–        l’intervento da realizzare presso la c.d. “area di risulta” della stazione ferroviaria di Pescara era, indubbiamente, sin dalla lettura degli atti amministrativi assunti dai competenti organi comunali, ancor prima della nomina a R.U.P. del Rossi, di evidente rilevanza architettonica, amministrativa ed ambientale e richiedeva, senza dubbio, un notevole bagaglio di conoscenze tecnico – amministrative, come già rilevato dall’originario RUP nella propria richiesta di disponibilità;

–        il Rossi aveva provveduto a verificare, di persona, presso i vari settori potenzialmente competenti e interfacciandosi direttamente con i rispettivi dirigenti, se vi fosse personale atto a svolgere l’attività di supporto in parola;

–        né l’assunzione del nuovo dipendente Pepe, avente competenze potenzialmente idonee, era risolutiva, in quanto in un colloquio personale il Pepe aveva precisato di non potersi assumere tale compito per il carico di lavoro già gravante e per la difficoltà e complessità dell’attività da svolgere;

–        va pertanto affermata l’assoluta mancanza, nel caso in esame, dell’elemento soggettivo della colpa in capo al Rossi, il quale, tra l’altro, da semplice dipendente del Comune ha forse, in ultima analisi, omesso soltanto di dar conto, nella nota a sua firma, dell’attività di accertamento svolta personalmente presso i settori competenti dell’amministrazione comunale, e ciò pur non essendo obbligato, in tal senso, dalle norme di riferimento;

–        la condotta del convenuto non è stata affatto caratterizzata dagli indici e dalle negligenze delineate dalla nota giurisprudenza della Corte dei Conti;

 –       nfine, ed in via subordinata, sulla scorta di quanto fin qui esposto laddove l’Ecc.ma Corte non dovesse ritenere degne di accoglimento le argomentazioni svolte al punto che precedono, ognun vede come l’aver indistintamente attribuito, da parte della Procura, al Trisi, Dirigente del settore, ed al Rossi, dipendente e RUP, la medesima misura di colpevolezza e di responsabilità in ordine al presunto danno erariale, con relativa richiesta di condanna, per entrambi, allo stesso importo, debba considerarsi erroneo ed ingiusto.

Il convenuto ha quindi chiesto, in via principale, respingere la domanda avanzata dalla Procura Regionale, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché per assoluta mancanza, in capo al Rossi Giuliano, dell’elemento psicologico contestatogli; in via subordinata, ridurre congruamente l’importo richiesto a titolo di danno erariale asseritamente sofferto dal Comune di Pescara facendo uso del potere riduttivo che Le compete.

In via istruttoria, chiede ammettersi prova testimoniale sulla seguente circostanza: “Vero che l’ing. Giuliano Rossi, nominato RUP per l’intervento relativo alla realizzazione del Teatro comunale presso l’area di risulta dell’ex stazione ferroviaria di Pescara in data 2.5.2012, successivamente alla stessa chiedeva se presso il settore di sua rispettiva competenza vi fosse personale dipendente dell’Ente, con idonea capacità professionale e relativamente all’opera suddetta, in grado di assumere l’incarico di supporto al RUP, e che a tale richiesta venne data risposta negativa”.

4. All’udienza pubblica del 19 giugno 2018 sono comparsi il Vice Procuratore Generale Roberto Leoni e gli Avv.ti Di Silvestre e Minati per il convenuto Rossi. Le parti hanno rispettivamente insistito per l’accoglimento delle proprie tesi, come da verbale.

Il Pubblico Ministero in particolare ha insistito sul fatto che lo svolgimento del previo interpello non è di per sé sufficiente ad integrare il presupposto di legge, non essendo sufficiente, in particolare, il solo fatto che le risorse umane non si diano disponibili; tanto più che i soggetti dichiaratisi inadeguati sono quelli che poi hanno verificato il progetto. Anche il dipendente Pepe aveva lamentato un eccessivo carico di lavoro, ma era idoneo e presente. Un ulteriore dato di fatto è che l’attività svolta dall’assistente del RUP non è in alcun modo documentata.

L’Avv. DI Silvestre con l’Avv. Minati a loro volta hanno ribadito che la normativa individua le attività che deve svolgere il supporto al RUP (attività non consacrate in elaborati grafici o altri documenti, bensì in opera di collaborazione e consulenza). La normativa inoltre non indica anche quali attività debba svolgere il RUP per individuare la presenza di risorse umane idonee: è rimesso alla prassi e alla situazione concreta. Il Rossi si trovò nella situazione di dover provvedere dopo l’attività di chi lo aveva preceduto, ma l’atto fu firmato dal dirigente, cui competeva dare direttive al riguardo, così come è previsto che il RUP nel ricercare il soggetto che lo supporti deve attenersi alle attestazioni e documentazioni fornite dal suo dirigente.

Così esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto Trisi, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del codice della giustizia contabile. Pur essendo stato ritualmente invitato a fornire deduzioni in fase istruttoria e pur essendo stato ritualmente evocato in giudizio, egli non risulta costituito.

Nel merito, l’azione di responsabilità è fondata. Sussistono, infatti, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile.

Entrambi i convenuti erano, all’epoca dei fatti, in rapporto di servizio con una pubblica amministrazione, nella loro qualità di dipendenti del Comune di Pescara.

Il danno è costituito dall’aggravio di spesa sopportato dall’ente locale in conseguenza della irregolare nomina di un architetto esterno a supporto del RUP, pur in mancanza dei presupposti di legge e pur in mancanza della dimostrazione dell’attività di supporto da questi concretamente svolta.

L’elemento soggettivo della colpa grave, in capo ai convenuti, è reso evidente dalla violazione di elementari norme in materia di lavori pubblici, come puntualmente ricostruito nell’atto di citazione; al riguardo, la Sezione condivide ed intende far integralmente proprie le contestazioni e le considerazioni svolte dal Pubblico Ministero in citazione.

Non solo la ricognizione delle professionalità interne è stata fatta in maniera superficiale e neppure aggiornata (se non mediante non documentate consultazioni verbali), confondendo per di più la “disponibilità” soggettiva (da parte del dipendente, quasi che fosse una sua scelta quella di accettare o meno l’incarico) con la “disponibilità” oggettiva (per l’ente locale, nel senso di presenza in organico di personale idoneo a ricoprire l’incarico), ma neppure è possibile accertare in cosa sia consistita l’attività di supporto svolta dal professionista esterno, rimasta priva di qualsivoglia documentazione, attività sottoposta peraltro, per paradosso, alla successiva verifica di quegli stessi dipendenti interni che, secondo i convenuti, non erano in grado di poter svolgere in proprio l’incarico in questione. D’altronde, se l’attività di supporto al RUP si limitasse effettivamente, come sostenuto dalla difesa del Rossi, semplicemente a consigliare, sovrintendere, indirizzare, suggerire, a supportare per l’appunto, ma senza redigere alcun atto o elaborato, cioè senza produrre o firmare alcunché di tangibile o archiviabile, non si comprende la difficoltà dei dipendenti interni a compiere un’attività tutto sommato priva di particolare impegno e priva anche di particolare responsabilità.

A ciò si aggiunga la particolare attenzione dell’opinione pubblica alla questione, come attestato dagli articoli di stampa versati nel fascicolo processuale, che insinuavano il dubbio che il professionista incaricato fosse particolarmente vicino al sindaco dell’epoca e al dirigente competente: proprio al fine di fugare queste insinuazioni i due convenuti avrebbero dovuto operare con la massima trasparenza e con il massimo rigoroso scrupolo, non potendo essere ignari del contesto.

Il nesso causale è insito nella consequenzialità tra la negligente ed imperita condotta dei convenuti (che ha dato luogo all’affidamento dell’incarico) e il pagamento del compenso al professionista esterno, con aggravio di spesa pubblica non correlabile ad una apprezzabile utilità.

Sussistono, peraltro, i presupposti per una ampia riduzione dell’addebito, nella misura di un terzo circa, riducendo il risarcimento alla somma di euro 32.000,00 inclusiva rivalutazione monetaria.

Invero, nel caso in questione, per quanto gravemente rimproverabile appaia il comportamento dei convenuti, neppure può ignorarsi la notoria situazione di sofferenza d’organico in cui versano gli enti locali e la difficoltà di governare le procedure relative ai lavori pubblici; inoltre, l’importanza del progetto in discorso e il prestigio del professionista incaricato hanno esercitato una verosimile suggestione sui due convenuti.

Trattandosi di fattispecie colposa e quindi di responsabilità parziaria (e non solidale), occorre ripartire tra i due corresponsabili il danno.

Al riguardo, appare congruo attribuire una quota pari a ventimila/00 euro al Trisi, il quale ha conferito l’incarico e, per la propria posizione organica nell’ente e per il ruolo dirigenziale rivestito, avrebbe dovuto impartire adeguate direttive e comunque impedire il concretizzarsi dell’irregolarità; per la restante parte di euro dodicimila/00 il danno deve far carico al Rossi, nella sua qualità di RUP, il quale aveva curato l’istruttoria dell’affidamento dell’incarico in parola.

Sulle somme di condanna devono computarsi gli interessi legali, dalla presente sentenza al saldo.

Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione.

Le spese del giudizio, da versare allo Stato, seguono la soccombenza e sono liquidate con separata nota a cura della Segreteria, in applicazione estensiva dell’art. 31, co. 5, del codice della giustizia contabile. Esse fanno carico ai due convenuti soccombenti, ciascuno per la propria quota, da individuarsi rispettivamente nel 60% (per Trisi) e nel 40% (per Rossi).

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo,

previa dichiarazione di contumacia del signor Fabrizio Trisi

CONDANNA

il signor Fabrizio Trisi al pagamento, in favore del Comune di Pescara, dell’importo di euro 20.000,00 (ventimila/00), oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;

il signor Giuliano Rossi al pagamento, in favore del Comune di Pescara, dell’importo di euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.

Le spese del giudizio da versare allo Stato, liquidate con separata nota a cura della segreteria, gravano sui convenuti soccombenti, secondo le quote del 60% a carico del Trisi e del 40% a carico del Rossi.

Così deciso in L’Aquila il 19 giugno 2018.

Il giudice estensore

Il Presidente

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f.to Gerardo de Marco

f.to Tommaso Miele

Depositata in Segreteria il 12/09/2018

Il Direttore della Segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi

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