18/08/2016 – Ci sono giudici a Roma? Pare di sì

Ci sono giudici a Roma? Pare di sì

 

Mi pare che, tutti presi dal fuoco di fila della stampa di regime e del complicato parto del decreto attuativo, sia sfuggita una importante decisione della Corte di Cassazione.

Ne riporto i passaggi fondamentali. Forse siamo ancora agli inizi. La Costituzione resta l’ultimo baluardo e la prima arma di difesa.

Orbene, ancorche’ sia stato ritenuta dalla richiamata giurisprudenza del giudice delle leggi la illegittimita’ costituzionale per violazione dell’art. 97 Cost., delle previsioni di altre norme regionali di decadenza automatica e generalizzata dalle funzioni dirigenziali, nel caso in esame, non puo’, tuttavia, farsi luogo ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione se non ricorrendo ad una integrazione della fattispecie legale non consentita in questa sede, ostandovi l’insuperabile dettato letterale e la chiarissima ratio legis.

Sussiste, quindi, la rilevanza e la non manifesta infondatezzaper contrasto con l’art. 97 Cost., espressivo del principio di continuita’ dell’azione amministrativa, della questione di legittimita’ costituzionale della L.R. Friuli Venezia Giulia 3 marzo 1998, n. 6, art. 9, comma 6, nella parte in cui prevede una decadenza automatica dalle funzioni dirigenziali dei direttori tecnici ed amministrativi all’indomani della nomina del nuovo Direttore generale.

Si adotta pertanto la pronunzia di rimessione con l’adozione degli incombenti comunicatorii di legge e si dispone la sospensione – come per legge – del presente procedimento di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, visti l’art. 134 Cost. e la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all’art. 97 Cost., e nei sensi di cui alla parte motiva, la questione di legittimita’ costituzionale della L.R. Friuli Venezia Giulia 3 marzo 1998, n. 6, art. 9, comma 6; dispone la sospensione del procedimento n. 26621 del 2014. Ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria di curare la notifica della presente ordinanza alle parti del giudizio di legittimita’, al Presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia e la comunicazione della stessa al Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2016.”

Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 15-07-2016, n. 14593

Ce n’est qu’un début, continuons le combat!

 

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