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Verifiche di inadempienza
Questo Comune, in data 10 maggio 2020, ha verificato ai sensi dell’art. 48-bisD.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 l’inadempienza di una ditta creditrice dell’Ente al momento dell’emissione di un mandato di pagamento dell’importo imponibile di euro 7.900. Non avendo a tutt’oggi ricevuto alcuna notifica di pignoramento dall’agente della riscossione, a seguito dell’inadempienza, ci chiediamo come sia necessario procedere in tale situazione?
a cura di Andrea Bufarale
 
Come giustamente segnalato nel quesito proposto, l’art. 153D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (pubblicato in pari data sul supplemento ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale n. 128) c.d. “Decreto rilancio” ha testualmente previsto che “nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602“. Tale disposizione implica pertanto due diverse disposizioni:
• Per tutte le Pubbliche Amministrazioni, la sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bisD.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro;
• la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 DPCM 1 marzo 2020).
Lo stesso art. 153, nel secondo periodo, disciplina che “Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario”.
L’espressione letterale che prevede che “l’inadempimento resti privo di qualunque effetto se l’Agente di riscossione non ha notificato l’ordine di pagamento” comporta pertanto che tale sospensione si applichi anche a tutte le verifiche già effettuate nelle settimane passate e per cui, nonostante sul sistema di verifica risulti “un blocco” derivante dall’inadempimento, questo non debba essere considerato se, alla data di entrata in vigore del citato D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (19 maggio 2020) l’Agente della riscossione non abbia notificato all’amministrazione procedente l’ordine di versamento della somma dovuta in luogo del pagamento in favore della ditta creditrice.
Per tutto quanto sopra esposto, si può affermare che nel caso di cui trattasi, l’Amministrazione potrà procedere all’emissione del mandato di pagamento in favore della ditta creditrice in quanto quest’ultima, seppur risultata inadempiente alla verifica di cui all’art. 48-bisD.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l’Agente della riscossione non ha notificato l’ordine di pagamento entro la data di entrata in vigore della disposizione richiamata introdotta dal D.L. “Rilancio” (19 maggio u.s.).

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