tratto da Italia Oggi - 17 Maggio 2019

Programmazione, conta la spesa  

di MATTEO BARBERO – Italia Oggi – 17 Maggio 2019
 
Programmazione del personale in base alla spesa. Sono sempre più numerose le deliberazioni della Corte dei conti che ribadiscono il venire meno del tradizionale concetto di dotazione organica a seguito dell’ emanazione del dlgs n.75/2017 e delle relative Linee di indirizzo ministeriali. Tale evoluzione apre scenari interessanti rispetto alla programmazione del personale, che gli enti possono già sfruttare in sede di revisione del piano triennale 2019-2021, oltre che a maggior ragione in sede di definizione del piano triennale 2020-2022, da inserire nel prossimo Dup.
La prima pronuncia che merita di essere richiamata è la n. 548/2018 della Sezione regionale di controllo per il Veneto. Essa evidenzia che nella nuova impostazione la dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una «dotazione di spesa potenziale massima» per l’ attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. Secondo il collegio, l’ obiettivo è quello di rendere più duttile l’ azione della pubblica amministrazione e di superare l’ automatismo nel mantenimento dei posti in organico nella struttura dell’ ente anche nel momento della cessazione dei dipendenti che veniva a prodursi nelle circostanze, in verità molto diffuse, nelle quali le amministrazioni non adeguavano la dotazione organica alle mutate esigenze emergenti dalla programmazione. A trarre le conseguenze operative di questa impostazione è, innanzitutto, la deliberazione n. 4/2019 della sezione autonomie.
Essa afferma che le amministrazioni, all’ interno del limite finanziario massimo (spesa potenziale massima), «ottimizzando l’ impiego delle risorse pubbliche, perseguendo obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini mediante l’ adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale (in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le apposite linee di indirizzo) possono procedere all’ eventuale rimodulazione della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati «garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione».
La pronuncia ha quindi ritenuto che gli enti fino a 1.000 abitanti possano utilizzare la propria capacità assunzionale senza essere strettamente vincolati al rispetto della regola «per teste», che consentirebbe solo una assunzione per ogni cessazione indipendentemente da ogni considerazione sulla spesa. Secondo la Sezione, invece, si può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, a condizione che permanga l’ invarianza della spesa e, quindi, venga rispettato il tetto di spesa.
Conseguentemente, purché si verifichino dette condizioni, il limite assunzionale può ritenersi rispettato anche quando, a fronte di un’ unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, l’ ente, nell’ esercizio della propria capacità assunzionale, proceda a più assunzioni a tempo parziale che ne assorbano completamente il monte ore. Tale autorevole conclusione si presta a essere applicata ad altre fattispecie attinenti non solo agli enti di minori dimensioni. Ad esempio, gli enti che non avevano posti dirigenziali nella ex dotazione organica ma solo plurime posizioni organizzative, potrebbero procedere alla soppressione di alcune di queste e dalla loro sostituzione, in termini di correlativa spesa di personale, con una posizione dirigenziale di nuova istituzione.
Oppure, caso inverso, enti che sopprimono una posizione dirigenziale paiono legittimati ad utilizzare le relative economie per finanziare l’ istituzione di nuove po e finanche a rimodulare il fondo per il pagamento del salario accessorio del personale non dirigente, sempre nel rispetto della spesa potenziale massima.

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