Autonomie, del. n. 11 – Titolari di cariche elettive: principio di gratuità
I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 11/2017, pubblicata sul sito il 16 aprile, hanno chiarito che il principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive, ex articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010, trova applicazione a prescindere dalla dimensione dell’ente in cui la carica elettiva è svolta.
Detto principio si applica anche nelle ipotesi in cui l’assunzione della titolarità della carica elettiva sia successiva al conferimento dell’incarico e, in mancanza di una specifica distinzione normativa, anche per gli “incarichi” di cui all’art. 90 del Tuel.
L’unica eccezione al principio di tendenziale gratuità riguarda esclusivamente l’incarico di revisore (Sez. Autonomie, del. n. 11/2016).
La questione di massima era stata rimessa alla Sezione Autonomie dalla sezione regionale di controllo per la Sardegna con le deliberazioni n. 1/2017 e 2/2017.
Come evidenziato dai magistrati contabili tale disposizione è stata recentemente modificata dal d.l. 50/2017, che ha integrato il citato comma 5 dell’articolo 5, delimitandone il perimetro di applicazione, precisando ciò che può essere remunerato ed a quali condizioni.
Nella sua attuale formulazione, il predetto comma 5 esclude dal surriferito principio di gratuità gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 196/2009, a condizione che la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell’ente presso il quale è rivestita la carica elettiva (in caso di carica elettiva comunale, l’ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell’ente presso il quale è rivestita la carica elettiva)
La novella disposizione precisa, altresì, che il conferimento deve essere effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
La nuova formulazione dell’art. 5, comma 5, del d.l. 78/2010, quale integrata dall’art. 22, comma 4, del d.l. 50/2017, deve essere applicata alla luce del principio di irretroattività della norma e, dunque, a decorrere dal 24 aprile 2017.
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CC Sez. Autonomie del. n. 11 – 17
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