18/04/2019 – Ordinanza sindacale di rimozione manto di copertura in lastre tipo eternit di fabbricati industriali.

Oggetto

Ordinanza sindacale di rimozione manto di copertura in lastre tipo eternit di fabbricati industriali.

Massima

Ai sensi della L. n. 257/1992 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), qualora sugli edifici si renda necessaria la rimozione dell’amianto, al ricorrere delle circostanze ivi previste, “il costo delle operazioni di rimozione dell’amianto è a carico dei proprietari degli immobili” (art. 12, c. 3). 

La L.R. n. 45/2017 ha previsto che “L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione degli interventi sostitutivi di rimozione dell’amianto da edifici o manufatti di proprietà privata, nel caso di inottemperanza all’ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco nei confronti dei proprietari degli edifici e dei manufatti interessati”. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPReg. n. 45/2019.

Funzionario istruttore VALERIA RATINI

valeria.ratini@regione.fvg.it

Parere espresso da Servizio affari istituzionali e locali, consiglio autonomie locali ed elettorale

Testo completo del parere

Il Comune riferisce di voler avviare il procedimento per la rimozione del manto di copertura in lastre tipo eternit di due fabbricati ad uso industriale, a seguito delle risultanze del sopralluogo effettuato dall’AAS competente per territorio per la verifica dello stato di conservazione di detta copertura. 

Il Comune precisa che i privati proprietari dei fabbricati hanno concesso nel 2014, con atto pubblico, un diritto di superficie sulla “porzione immobiliare ad uso lastrico solare, costituente il piano copertura” ad una Società, che, in forza del contratto, avrebbe dovuto rimuovere le lastre tipo eternit ivi presenti e costruirvi e mantenervi quattro impianti fotovoltaici e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività di produzione di energia elettrica. 

Nel 2016 la Società è stata dichiarata fallita dal Tribunale competente ed il diritto di superficie è entrato nella procedura fallimentare[1]. 

In tale contesto, il Comune chiede a chi vada notificata l’ordinanza di rimozione del manto di copertura con lastre tipo eternit dei fabbricati industriali di cui si tratta. 

Si premette che l’attività di consulenza svolta da questo Servizio consta nel fornire elementi giuridici in generale sulle questioni poste, che possano essere di ausilio agli enti locali per la soluzione, in autonomia, dei casi concreti, senza alcuna ingerenza nella valutazione degli atti inerenti alle singole fattispecie. 

Per cui, preso atto dell’intenzione dell’Ente di far rimuover le coperture in eternit degli immobili di cui si tratta, a seguito della verifica compiuta dall’AAS competente, con riferimento al quesito posto circa i soggetti cui notificare l’ordinanza di rimozione, si formulano alcune riflessioni, che l’Ente potrà utilizzare per addivenire alla soluzione più opportuna del caso di interesse. 

Secondo la normativa di settore, di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, qualora sugli edifici si renda necessaria la rimozione dell’amianto al ricorrere delle circostanze ivi previste[2], “il costo delle operazioni di rimozione dell’amianto è a carico dei proprietari degli immobili” (art. 12, c. 3). 

La normativa richiamata, da prendere a riferimento da parte del Comune per il procedimento di rimozione dell’amianto, individua espressamente nei proprietari i soggetti tenuti a sostenerne i costi, a prescindere dai rapporti di natura contrattuale che questi possano aver instaurato con altri privati in relazione agli immobili e da cui siano sorti altri diritti sugli stessi. 

Non vi è, invero, nell’art. 12 della L. n. 257/1992, alcun riferimento, per quanto concerne l’imputazione dei costi della rimozione dell’amianto, a soggetti titolari – sugli immobili di cui si tratta – di altri diritti diversi dal diritto di proprietà. 

Sembra dunque potersi ritenere – venendo al caso di specie – che l’ordinanza sindacale di rimozione del manto di copertura in lastre eternit dei fabbricati industriali vada notificata – ai sensi della normativa di settore richiamata – ai proprietari di detti immobili, a prescindere dalle vicende giuridiche che li hanno interessati, in particolare dai rapporti inter partes tra i proprietari e la ditta concessionaria del diritto di superficie sul lastrico solare, che potranno essere da questi risolti nelle opportune sedi. 

Con riferimento alla posizione del Comune – cui l’attività di consulenza di questo 

Servizio è rivolta – si informa che la L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), ha previsto, all’art. 4, comma 27, che “L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per la realizzazione degli interventi sostitutivi di rimozione dell’amianto da edifici o manufatti di proprietà privata, nel caso di inottemperanza all’ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco nei confronti dei proprietari degli edifici e dei manufatti interessati”[3]. 

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[1] Peraltro, il curatore fallimentare ha comunicato di essere stato autorizzato dal comitato dei creditori e con il visto del Giudice Delegato alla rinuncia alla liquidazione del diritto di superficie del manto di copertura di cui è questione, ai sensi dell’art. 104-ter, della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942). 

Viene altresì detto nel quesito che il diritto di superficie di cui si tratta è stato fatto oggetto nel 2015 di espropriazione immobiliare. In proposito, il Comune ha riferito che la procedura esecutiva nei confronti della Società è ancora in corso, ma il legale della ditta esecutrice ha fatto sapere che la sua assistita rinuncerà all’espropriazione immobiliare del diritto di superficie. 

[2] Come osserva la Corte di Cassazione, la L. n. 257/1992 – posta a tutela dell’ambiente e della salute –ha vietato per il futuro la commercializzazione e l’utilizzazione di materiali costruttivi in fibrocemento, ma non ha imposto la rimozione generalizzata di tali materiali nelle costruzioni già esistenti al momento della sua entrata in vigore, prevedendo rispetto a tali costruzioni l’obbligo dei proprietari degli immobili di comunicare agli organi sanitari locali la presenza di amianto fioccato o friabile negli edifici (art. 12). 

[3] In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il DPReg. 28 marzo 2019, n. 54, recante: “Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 27 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) per la realizzazione da parte dei Comuni, di interventi sostitutivi di rimozione dell’amianto da edifici o manufatti di proprietà privata, nel caso di inottemperanza di ordinanze contingibili e urgenti”. Il Regolamento è pubblicato nel BUR Friuli Venezia Giulia n. 15 del 10 aprile 2019.

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