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Le progressioni verticali hanno influenza anche sul budget assunzionale nel loro intero importo

di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista

La Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l’Abruzzo – con la deliberazione n. 38, del 28 marzo 2019, ha affermato che le “progressioni verticali nel pubblico impiego vanno ad erodere il budget assunzionale per l’intero importo e non per la solo differenza tra una categoria e l’altra”.

Il fatto

Il commissario di un Comune abruzzese ha chiesto alla Sezione regionale del controllo della Corte dei conti di pronunciarsi in merito all’applicazione dell’art. 22, comma 15, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Tale norma prevede che “per il triennio 2018-2020 … al fine di valorizzare le professionalità interne, l’attivazione, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’art. 52D.Lgs. n. 165 del 2001“.

La richiesta deriva dal fatto che la norma citata non preciserebbe in quale misura le progressioni verticali erodano “il budget assunzionale di quel particolare anno, ossia se solo per il differenziale economico tra la categoria di provenienza e quella di destinazione … oppure se la verticalizzazione consuma la facoltà assunzionali per il costo pieno della posizione di destinazione”.

Nell’ipotesi in cui valga tale ultima interpretazione, il Commissario del Comune chiede se “il passaggio dalla categoria inferiore a quella superiore possa essere considerata come cessazione con conseguente computo nella facoltà assunzionale dell’esercizio successivo”.

L’analisi dei giudici contabili

I giudici contabili osservano preliminarmente che, la possibilità disciplinata per il triennio 2018-2020 dall’art. 22, comma 15, D.Lgs. n. 75 del 2017, costituisce una facoltà per l’Amministrazione e non certamente un obbligo.

In tema di progressioni verticali, la “Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che anche il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale superiore comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate” (cfr. Corte cost., sentenza 23 luglio 2002, n. 373). Per i giudici contabili deve, quindi, dedursi che laddove l’amministrazione intenda procedere a progressioni verticali, la stessa consumi il budget assunzionale per quell’esercizio finanziario.

Affermano i giudici contabili, infatti, che mentre la spesa annuale per il personale risulterà incrementata solo per l’importo differenziale fra la categoria di provenienza e quella di destinazione, il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l’integrale importo della retribuzione. E’ a sostegno di tale interpretazione, da un lato, la diversa composizione (e finalità) dei parametri relativi alla spesa del personale ed ai limiti connessi al budget assunzionale, dall’altro la circostanza che la progressione verticale debba considerarsi equipollente ad un’assunzione tout court.

Di conseguenza l’importo da sottrarre al budget assunzionale deve ritenersi pari all’entità complessiva della retribuzione del dipendente progredito.

La Corte dei Conti abruzzese evidenzia che in conformità con tale assunto si è già pronunciata la Sezione regionale del controllo della Campania, affermando che “il riferimento espresso nella normativa è al numero dei posti … tal denominatore deve essere posto in relazione con i posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite” (Corte dei conti-Campania, parere 17 dicembre 2018, n. 140/2018/PAR).

I giudici contabili abruzzesi affermano uniformandosi ad altri orientamenti giurisprudenziali che le progressioni verticali implicano una novazione del rapporto di lavoro e costituisce assunto pacifico che, in virtù del transito del personale alla categoria superiore, si generi una vacanza di organico (cfr. Corte dei conti, Sez. Lombardia, parere 20 novembre 2008, n. 90/2008/PAR).

Corte dei Conti-Abruzzo, Sez. contr., Delib., 28 marzo 2019, n. 38

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