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Caduta nella buca, il dirigente comunale non risponde del danno se non è stato delegato

di Francesco Machina Grifeo

QUI la sentenza della Corte di cassazione n. 16597/2019

La Cassazione continua a delimitare i confini della responsabilità penale dei dirigenti degli uffici tecnici comunali sovente riconosciuti come destinatari di una concentrazione di responsabilità. Dopo la decisione dei giorni scorsi (n. 16577) secondo cui il responsabile dell’Ufficio non risponde del reato di «omessa denuncia» per il semplice fatto di non aver trasmesso all’autorità giudiziaria il permesso di costruire in sanatoria, la Suprema corte, con la sentenza n. 16597 di ieri, chiarisce che la responsabilità penale per il dirigente dell’area tecnica non scatta neppure per le lesioni riportate nella caduta a causa del dissesto stradale, se manca una precisa assegnazione di responsabilità in merito da parte del regolamento comunale. Accolto dunque il ricorso del dirigente di un municipo siciliano condannato dal giudice di pace a 200 euro di multa «per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, omettendo di vigilare per evitare situazioni di pericolo ai pedoni».

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