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Ma l’operatore economico, nel sotto soglia, può pretendere l’esperimento di una procedura “sostanzialmente” aperta?
S. Usai (La Gazzetta degli Enti Locali 18/3/2020)
“La recente sentenza del TAR Marche, Sez. I, del 13 marzo 2020, n. 187 offre – al di là della statuizione, come si dirà, abbastanza scontata – l’opportunità di sviluppare alcuni spunti in tema di rotazione.

In dettaglio appare intessante approfondire l’aspetto relativo al fatto se l’operatore economico possa (o meno) prentendere, pur nell’ambito di procedimenti semplificati, che venga avviata dalla stazione appaltante una procedura sostanzialmente aperta piuttosto che una scelta discrezionale degli operatori (tramite formale indagine di mercato) che impone sempre e comunque l’applicazione della rotazione e quindi, inevitabilmente, il “sacrificio” del pregresso affidatario e di soggetti già invitati a procedimenti semplificati per l’assegnazione della “stessa/analoga” prestazione.   

La sentenza
Il giudice marchigiano afferma che la decisione presa dal RUP di chiarire l’applicazione della rotazione già nell’avviso pubblico a manifestare interesse è perfettamente legittima e non integra affatto – come preteso nel teorema demolitorio del ricorrente – una causa di esclusione illegittima.

Il giudice, con chiare parole, respinge l’assunto e riferendosi alle precisazioni anche fornite dall’ANAC con le Linee guida n. 4 rileva che applicando i principi voluti dal legislatore – ovvero l’obbligo di evitare la “rendita di posizione” – “è indubbio che” per “il fatto che parte ricorrente abbia beneficiato di precedenti affidamenti” debba ritenersi “legittima la scelta della stazione appaltante di non invitare il gestore uscente alla selezione”.

Questo perché  “nelle procedure di tipo ristretto o negoziato, l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale …”

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