In dettaglio appare intessante approfondire l’aspetto relativo al fatto se l’operatore economico possa (o meno) prentendere, pur nell’ambito di procedimenti semplificati, che venga avviata dalla stazione appaltante una procedura sostanzialmente aperta piuttosto che una scelta discrezionale degli operatori (tramite formale indagine di mercato) che impone sempre e comunque l’applicazione della rotazione e quindi, inevitabilmente, il “sacrificio” del pregresso affidatario e di soggetti già invitati a procedimenti semplificati per l’assegnazione della “stessa/analoga” prestazione.
Il giudice, con chiare parole, respinge l’assunto e riferendosi alle precisazioni anche fornite dall’ANAC con le Linee guida n. 4 rileva che applicando i principi voluti dal legislatore – ovvero l’obbligo di evitare la “rendita di posizione” – “è indubbio che” per “il fatto che parte ricorrente abbia beneficiato di precedenti affidamenti” debba ritenersi “legittima la scelta della stazione appaltante di non invitare il gestore uscente alla selezione”.
Questo perché “nelle procedure di tipo ristretto o negoziato, l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale …”
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