A mente della disposizione citata “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.
Come noto, rispetto al pregresso ordinamento, l’incompatibilità ora dovrebbe ritenersi estesa anche al presidente del collegio pur in modo non ancora chiaramente definito.
Ad esempio, negli Enti locali – come sostenuto da gran parte della giurisprudenza e dallo stesso Consiglio di Stato – il presidente della commissione deve coincidere con il responsabile del servizio ex art. 107 del decreto legislativo 267/2000. Se questa, come affermato anche dal Consiglio di Stato, costituisce una funzione/compito d’ufficio, non dovrebbe risultare in astratto nessuna incompatibilità salvo una dimostrazione concreta di una posizione specifica in cui effettivamente questo risulti portatore di un interesse (suo o di un congiunto/conoscente) concretamente dimostrato tale da condizionare lo sviluppo fisiologico della gara.
Per il resto, la norma riporta il tradizionale riferimento al contratto “del cui affidamento si tratta”.
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